Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32396 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1187-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI LALLINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., D.A.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CECILIA FELSANI, che le rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4635/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corradi, che ha chiesto la

declaratoria di parziale.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2016, C.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4635/2016, sezione civile, pubblicata il 20/07/2016, che lo ha condannato al risarcimento dei danni a favore degli eredi della vittima del reato di omicidio colposo da cui, nel parallelo giudizio penale, è stato definitivamente prosciolto con formula “perchè il fatto non sussiste”, ex art. 530 c.p.p., comma 1.

2. La sentenza di condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore delle parti civili, oggetto della presente impugnazione, è stata emessa dalla Corte d’appello, sezione civile, di Roma, quale giudice del rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., dopo che la Corte di cassazione, con provvedimento n. 46812/011 aveva annullato con rinvio la pronuncia emessa dalla Corte d’appello di Roma, sezione penale, che aveva dichiarato l’inammissibilità della impugnazione svolta dalle parti civili avverso la sentenza penale di proscioglimento del medico (qui ricorrente), dal reato di omicidio colposo. Le parti intimate hanno resistito e notificato controricorso. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie.

3. Nel giudizio di rinvio, la Corte di d’appello ha ritenuto sussistere prova sufficiente del fatto che la vittima, pur essendo deceduta per cause naturali correlate a una epatopatia presente prima del ricovero ospedaliero in occasione di un intervento chirurgico alla mano, fosse stata dimessa prematuramente dall’ospedale in cui era stato ricoverato per un intervento chirurgico di tipo ortopedico, sul presupposto che il medico non avrebbe dovuto dimettere un paziente che aveva già manifestato segni di una emorragia interna, di tipo esofageo, del tutto sottovalutata in fase di ricovero. In particolare, il Giudice civile del rinvio ha ritenuto che le dimissioni del paziente fossero avvenute sulla base di una valutazione incompleta, imprudente e imperita, e ciò sulla base di prove per testi e di una perizia di parte disposta dal pubblico ministero – acquisite nel giudizio penale – che evidenziavano che il paziente, pur ricoverato per una frattura al polso, presentava un quadro clinico complesso e già compromesso, perchè tossicodipendente, affetto da cirrosi epatica, con pregressa infezione da epatite B e C, portatore di alterazione dei parametri coagulativi e con una riduzione del numero dei globuli rossi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La controversia in esame, sottoposta all’esame della Corte di legittimità presenta, questioni nomofilattiche relative ai rapporti tra giudicato penale e giudizio civile, in particolare in fattispecie – come in quella presente di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, pronunciato in sede penale, inerente alle domande svolte in quella sede dalla parte civile;

5. Ritenuto, pertanto, che le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte richiedono la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la controversia a nuovo ruolo, data la presenza di questioni nomofilattiche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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