Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32396 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13005/2017 proposto da:

Alcol D. Fin-Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Spallanzani Lazzaro

n. 22/a, presso lo studio dell’avvocato La Marca Ermanno, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Usai Patrizia, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola

Ricciotti n. 11, presso lo studio dell’avvocato Sinibaldi Michele,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cirulli Massimo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Leonardo

Greppi n. 77 presso lo studio dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero,

rappresentato e difeso dall’avvocato Fimiani Carlo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

rinuncia.

La Corte:

Fatto

PREMESSO

che la Alcol D. Fin-Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 6 aprile 2016;

che i sigg.ri C.V. e A.G. hanno depositato controricorso.

Diritto

RILEVATO

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;

che i controricorrenti hanno accettato la predetta rinuncia;

che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione dei controricorrenti;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA