Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32396 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13005/2017 proposto da:
Alcol D. Fin-Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Spallanzani Lazzaro
n. 22/a, presso lo studio dell’avvocato La Marca Ermanno, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Usai Patrizia, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola
Ricciotti n. 11, presso lo studio dell’avvocato Sinibaldi Michele,
rappresentato e difeso dall’avvocato Cirulli Massimo, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Leonardo
Greppi n. 77 presso lo studio dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero,
rappresentato e difeso dall’avvocato Fimiani Carlo, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS LUISA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
rinuncia.
La Corte:
Fatto
PREMESSO
che la Alcol D. Fin-Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 6 aprile 2016;
che i sigg.ri C.V. e A.G. hanno depositato controricorso.
Diritto
RILEVATO
che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;
che i controricorrenti hanno accettato la predetta rinuncia;
che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione dei controricorrenti;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019