Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32395 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22349-2015 proposto da:

R.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE ARMENIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA RANGO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8768/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto la

declaratoria di inammissibilità del gravame.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2015, R.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8768/2014 dopo che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata il 3 febbraio 2015, ha dichiarato l’inammissibilità dell’ impugnazione sulla base di una prognosi di sua probabile infondatezza.

2. La parte intimate ha notificato controricorso nei termini per eccepire la tardività del ricorso. Il Pubblico Ministero è intervenuto per rilevare l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente si osserva che in atti risulta che la comunicazione di Cancelleria della data dell’udienza camerale non è andata a buon fine, essendo deceduto il difensore di R.G.; inoltre, anche la successiva comunicazione notificata alla parte assistita dal difensore deceduto non è andata a buon fine, in quanto anch’essa deceduta.

2. Per l’effetto, pertanto, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando la Cancelleria a comunicare la data dell’udienza camerale agli eredi di R.G..

P.Q.M.

Visto che è deceduto il difensore di R.G. e che la notifica alla parte non è andata a buon fine, in quanto risulta deceduta anche R.G., rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando la Cancelleria a comunicare la data dell’udienza camerale agli eredi di R.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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