Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32395 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4571/2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli

n. 55, presso lo studio dell’avvocato Carta Giovanni, rappresentato

e difeso dall’avvocato Dessy Agostino, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento D.P. S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto n. 76/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il

13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e

secondo; accoglimento del terzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 13 gennaio 2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da C.F. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale non aveva accolto la sua domanda di insinuazione al passivo, in via privilegiata, del credito di Euro 10.530,32 richiesto in relazione alla attività di lavoro dipendente svolta a favore della D.P. s.p.a. a titolo di TFR, di ferie non godute, per tredicesima e quattordicesima anno 2010 per ROL non goduti ed ex festività non godute.

Il Tribunale di Napoli ha evidenziato che l’onere di provare la pretesa creditoria inerente all’indennità per asserito mancato godimento delle ferie, dei ROL e dei permessi non goduti incombe sul lavoratore, il quale aveva prodotto documentazione (buste paga e conteggi) non idonea a provare il rapporto di lavoro e la pretesa creditoria.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione C.F.. La Curatela non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione degli artt. 2709,2710 e 2735 c.c. nonchè del D.L. n. 112 del 2008 e della L. 5 gennaio 1953, n. 4.

Lamenta il ricorrente che le buste paga dallo stesso prodotte rappresentano la copia, di competenza del lavoratore, del “libro unico del lavoro “, introdotto con D.L. n. 112 del 2008 in sostituzione dei libri obbligatori, quali il libro matricola e il libro presenze, documentando lo stato effettivo del rapporto di lavoro e facendo prova contro il datore di lavoro a norma dell’art. 2735 c.c..

Dunque, irrilevanti, sono gli estratti contributivi “su modulo stampa provenienti dall’INPS” nonchè la prova testimoniale richiesti dal giudice per provare la pretesa creditoria per cui è causa.

2. Il motivo è fondato.

E’ pur vero che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta (Cass. n. 22751 del 03/12/2004), ragionamento analogo vale per i ROL e per i permessi non goduti. Tuttavia, nel caso di specie, come si evince dal contenuto delle buste paga prodotte dal lavoratore (che il ricorrente ha avuto cura di trascrivere nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) – nelle quali accanto alla voce ratei di ferie, ROL, permessi per ex festività (soppresse ma riconosciute in busta paga) compare la dicitura “maturato”, “goduto” e “residuo” – risulta per ciascuna di tali voci che le ore “maturate” dal ricorrente spesso coincidono con quelle “residue”, con la conseguenza che emerge documentalmente che il lavoratore, nel periodo cui si riferisce la propria pretesa, non ha “goduto” integralmente delle ferie, dei ROL e permessi per ex festività maturati.

Orbene, come questa Corte ha già più volte statuito, in sede di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4 (Cass. n. 17413/2015; recentemente Cass. n. 18169 del 05/07/2019), ferma restando la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Erroneamente quindi il giudice di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore (ritenendo necessari altri mezzi di prova), non risultando, peraltro, dalla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Lamenta il ricorrente che la parte opposta non ha mai messo in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro, limitandosi a contestare genericamente la pretesa creditoria dallo stesso avanzata, con la conseguenza che l’affermazione con cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto la documentazione prodotta non sufficiente a provare il rapporto di lavoro incorre nel vizio di ultrapetizione.

Inoltre, il decreto impugnato non ha minimamente affrontato le pretese di Euro 6.587,86 a titolo di TFR, di Euro 580,06 a titolo di tredicesima del 2010 e di Euro 1.014,59 a titolo di quattordicesima del 2010, essendosi limitato a pronunciarsi sulle pretese relative alle indennità per mancato godimento di ferie, ROL e permessi e non goduti.

4. Il motivo è fondato.

Emerge con evidenza dalla lettura del decreto impugnato che il giudice di merito si è occupato in via esclusiva delle questioni relative alle indennità per mancato godimento di ferie, ROL e permessi non goduti, non esaminando minimamente le altre voci retributive richieste dal lavoratore in sede di insinuazione al passivo, quali il TFR e la tredicesima e quattordicesima relativa al 2010.

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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