Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32394 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13916-2015 proposto da:

F.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GRATTAROLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il

06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’improcedibilità in

subordine inammissibilità.

Fatto

CONSIDERATO

che:

F.V.F. si oppose al decreto del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Alessandria del 14/02/2014, di liquidazione dei compensi al c.t.u. – R.S. – incaricato della stima del compendio pignorato in una procedura espropriativa immobiliare da lui promossa a soddisfacimento di credito di lavoro, nella parte in cui pone il pagamento a suo carico, sostenendo la gratuità del processo appunto anche quanto agli atti istruttori, in analogia alle previsioni del patrocinio a spese dello Stato;

il tribunale, in unico grado, respinse l’opposizione, richiamando Cass. 7294713 in tema di giudizio di divorzio e comunque limitando ai soli aspetti fiscali le esenzioni o le gratuità previste dal rito del lavoro;

il F. ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, articolando un unitario motivo ed illustrandolo poi con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. a confutazione della giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta sulla questione, col quale:

– si è doluto di “violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 10 (L. n. 319 del 1958, art. unico)”;

– ha sostenuto un’interpretazione estensiva della L. n. 533 del 1973, art. 10 (al riguardo invocando Corte cost. 227/01);

– ha richiamato il precedente di Cass. 16732/07, nonchè la pacifica esenzione da imposte e spese di notifica per il processo esecutivo del lavoro;

– ha contestato il richiamo dell’impugnata ordinanza a Cass. 7294/13, che male avrebbe dato prevalenza al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, comma 1 senza considerare la L. n. 533 del 1973, art. 10;

– ed ancora ha argomentato nel senso che l’art. 8 D.P.R. non, escluderebbe che lo Stato anticipi le spese anche in casi diversi dall’ammissione al gratuito patrocinio, soprattutto perchè la L. n. 533 del 1973, art. 10 non è stato abrogato;

in via assolutamente preliminare e – per l’assoluta peculiarità della fattispecie – con salvezza di ogni altra questione pure in punto di procedibilità, si ritiene doveroso il rilievo della nullità della notifica del ricorso ad uno dei litisconsorti necessari e cioè al Ministero della Giustizia, in via istituzionale difeso dall’Avvocatura erariale;

infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass. Sez. U., ord. 15/01/2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. ord. 28/10/2016, n. 21973; Cass. Sez. U. ord. 06/04/2018, n. 8569; in precedenza: Cass. 17/10/2014, n. 22079; Cass. 04/10/2013, n. 22767; Cass. 27/04/2011, n. 9411);

a tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

ordina, con salvezza di ogni altra questione, al ricorrente la notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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