Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32392 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. II, 14/12/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1583-2015 proposto da:

S.L., e P.M., rappresentati e difesi dall’Avvocato

RANIERI RODA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 8;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO

SGADARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 201;

– controricorrente –

e contro

B.A., e R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza 6152/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/9/2018 dal Cons. Dott. Ubaldo BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel ricorso viene trascritta la sentenza impugnata, pronunciata “nelle cause civili di appello iscritte sotto al n. 7997 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2006 (+7498/2006) poste in decisione all’udienza collegiale del 16 gennaio 2013, vertenti tra B.A. e S.L., parti appellanti nel proc. portante 7997/2006 e B.A., S.L., P.M. e G.R., parti appellanti nel proc. riunito 7498/2006 e Condominio di (OMISSIS). Oggetto: appelli avverso le sentenze del Giudice monocratico civle del Tribunale di Roma nn. 22424/2005 e 22428/2005. Conclusioni: come da atti richiamati nel verbale di udienza collegiale del 16.1 2013. Fatto e diritto. I due appelli sono stati riuniti per connessione, e trattenuti in decisione all’udienza collegiale del 16.1.2013, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c.. (…) Per ragioni di ordine logico-sistematico, è opportuno ricostruire la vicenda processuale iniziando il riesame dall’appello iscritto successivamente ma avente oggetto pregiudiziale rispetto al primo, ovvero l’impugnazione della delibera assembleare che ha giustificato la richiesta in sede monitoria, sulla cui opposizione è stata instaurata la causa che ha dato origine alla sentenza emessa in pari data, ma oggetto dell’impugnazione di più vecchia iscrizione. La seconda sentenza n. 22428/2005 è stata invero pronunciata sulla impugnazione proposta (e riassunta) dai condomini B., P. e R., con intervento di G. e S., avverso la Delib. assembleare 7 giugno 2001, di approvazione del piano di riparto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio (di cui all’appalto stipulato con la Nuova CCS srl) e di ratifica di alcune opere accessorie extracontrattuali per un limite massimo di spesa pari a Lire 200.000.000. (…). Nella sentenza di cui sopra, disattese le eccezioni preliminari del Condominio, anche nel merito sono state considerate infondate le doglianze dei ricorrenti stanti: a) il contenuto sufficientemente esaustivo e chiaro dell’odg; b) la inesistenza di preclusioni ad azioni dei singoli condomini nei confronti dell’impresa anche in presenza dell’approvazione del piano di riparto e delle spese per lavori etra, che nel frattempo non li esoneravano dal contribuire alle spese approvate dalla maggioranza. Nell’appellare detta decisione si sostiene la nullità della sentenza (…). La prima sentenza n. 22424/2005 è stata pronunciata sulle opposizioni proposte dai condomini B. e S. avverso i decreti ingiuntivi nn. 11631 (per Lire 5.440.000) e 11641/2001 (per Lire 5.520.000), oltre interessi e spese, ottenuti nei loro confronti dal Condominio di (OMISSIS) a titolo di contributi condominiali dovuti per lavori di manutenzione dell’edificio inerenti la gestione 15.2.2000/15.5.2001 sulla base della delibera oggetto della precedente impugnazione (…)”.

Contro detta sentenza propongono ricorso per cassazione S.L. e P.M. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste il Condominio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Avverso l’impugnata sentenza di appello, i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: “1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 4 e n. 5 in collegamento al titolo 5 “Dei poteri del giudice” artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.; art. 2967 c.c., art. 1135 c.c. (preventivo)”; “2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4 in collegamento al titolo 5 “Dei poteri del giudice” artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.”; “3) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 5”.

2. – Pregiudizialmente (come eccepito anche dai controricorrenti) va affermata l’inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. – E’ principio consolidato quello secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006; Cass. sez. un. n. 16103 del 2016). Le sezioni unite avevano, d’altro canto, già osservato che il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). E’ stato, del resto, nella logica dei principi affermati dalle sezioni unite efficacemente affermato che, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).

2.2. – Nella specie, il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa, limitandosi le parti a trascrivere nell’atto l’intero testo della sentenza d’appello impugnata, nel cui contesto, peraltro, non è del pari dato rinvenire una chiara esposizione dei fatti (come è dato comprendere dalle parti di sentenza sopra riportate); sicchè neppure potrebbe sovvenire un richiamo per relationem a quanto riportato nella sentenza impugnata.

2.2. – Poichè la sopra ricordata tecnica di esposizione del fatto nel ricorso in esame è del tutto carente secondo i principi di diritto che si sono ricordati – non essendo comprensibili gli antefatti, nè gli sviluppi processuali, tanto più a fronte di un contesto giudiziale di notevole complessità e di difficile ricognizione, non foss’altro per l’esistenza di due giudizi di primo grado, definiti con diverse sentenze di primo grado, appellate con due giudizi di appello, poi riuniti, e coinvolgenti altri soggetti, non evocati nel presente giudizio – ne consegue l’inammissibilità del ricorso per (l’assorbente) violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

3. – Il ricorso, pertanto, va dichiaro inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA