Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32391 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. II, 14/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36-2015 proposto da:

COMUNE di SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO LUBRANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LAURA AMARANTO;

– ricorrente –

contro

L.A., M.C., rappresentati e difesi

dall’Avvocato DIEGO D’ADDERIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 734/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

M.C. e L.A. nel 1998 convenivano in giudizio il Comune di Senigallia chiedendo al Tribunale di Ancona di accertare in capo a M. la proprietà della chiostrina sita nel (OMISSIS), nonchè, in comunione con la moglie L., del corridoio confinante con la chiostrina; gli attori esponevano di aver trasferito nel 1991 al Comune la proprietà di una parte dell’immobile denominato (OMISSIS), che nel rogito notarile era stato erroneamente riportato il mappale (OMISSIS) relativo a una chiostrina interna, chiostrina che era di proprietà esclusiva di M., che era altresì proprietario insieme alla moglie L. del corridoio di accesso alla chiostrina, che la chiostrina e il corridoio erano stati da M. pacificamente posseduti successivamente all’acquisto del Comune. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda degli attori, ritenendo carente la prova della proprietà dei beni in capo ai medesimi.

I coniugi M. impugnavano la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Ancona, che – con sentenza 16 ottobre 2014, n. 734 – ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato che M. è proprietario della chiostrina e, in comunione con la moglie L., del corridoio con la chiostrina confinante per non essere tali beni stati oggetto del contratto di compravendita.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Senigallia.

Resistono con controricorso M.C. e L.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. Il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 errata applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 1362 c.c.: la sentenza impugnata sarebbe errata anzitutto laddove qualifica la domanda degli attori come azione contrattuale quando invece la domanda era “sostanzialmente” nata come domanda di rivendica della proprietà e poi dove afferma che l’inserimento della specifica particella catastale sarebbe dovuto ad “errore”. Il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 vizio di ultrapetizione in quanto la Corte d’appello avrebbe qualificato la domanda attrice in modo del tutto nuovo e diverso, arrivando poi a sostituirsi completamente alla reale intenzione delle parti circa l’indicazione della particella.

I motivi sono infondati. La Corte d’appello ha qualificato, sulla base dell’atto introduttivo, l’azione proposta dai coniugi M. non quale azione di accertamento della proprietà da parte del non possessore – come aveva ritenuto il giudice di primo grado – ma quale azione diretta all’accertamento della proprietà per effetto dell’inesistenza di un valido titolo contrattuale attributivo, azione che ha ad oggetto il contratto e i suoi effetti traslativi, quindi un’azione di tipo contrattuale che esonera gli attori dall’onere probatorio proprio dell’azione di rivendica della proprietà. Così operando, il giudice d’appello non ha posto in essere le violazione denunciate, in quanto l’ermeneutica della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti del controllo sulla motivazione (per l’affermazione del principio cfr., fra le tante, Cass. 1545/2016). Quanto alla identificazione del bene venduto, la Corte d’appello ha interpretato l’atto di compravendita utilizzando i criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. e il vizio lamentato non è pertanto ravvisabile.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificate), pari a quella dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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