Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32390 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. II, 14/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27508-2014 proposto da:

N.M., S.R., S.M.C., S.S., quali

eredi di S.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MISIANI,

rappresentate e difese dall’avvocato MARIO SCALONI;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO DIOCESANO per il sostentamento del CLERO della DIOCESI di

CAMERINO-SANSEVERINO MARCHE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere CHIARA GESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

PREMESSO

CHE:

S.F. citava in giudizio l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Camerino-San Severino Marche, chiedendo di accertare l’acquisto per usucapione della proprietà di un frustolo di terreno, catastalmente intestato al convenuto, in quanto la particella è inglobata nella sua proprietà, recintata da quarant’anni; precisava che, avendo saputo che l’Istituto era intenzionato a vendere, aveva dato incarico a un terzo, C.G., di fare un’offerta e che C. aveva partecipato per conto del mandante alla licitazione privata indetta dal convenuto e aveva fatto un’offerta in rilancio, ma il bene era stato venduto a un terzo. L’Istituto si costituiva eccependo che, avendo l’attore partecipato a una licitazione privata, aveva interrotto il termine per l’usucapione. Con sentenza n. 230/2007, il Tribunale rigettava la domanda.

La sentenza era impugnata da S.. La Corte d’appello di Ancona – con sentenza 24 luglio 2014, n. 578 – ha confermato la sentenza di primo grado, solo riformandola in punto liquidazione delle spese di lite.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione N.M., S.R., S.M.C. e S.S., quali eredi di S.F..

L’Istituto resiste con controricorso.

Sia le ricorrenti che il controricorrente hanno presentato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza o del procedimento in rapporto agli artt. 281-quinquies, 282-sexies e 111 Cost.”: il giudice d’appello, nel rigettare il primo motivo d’impugnazione che censurava l’operato del Tribunale per aver deciso la causa utilizzando “una sorta di ibrido fra l’art. 281-quinquies e l’art. 281-sexies c.p.c., ossia un modello non previsto dal codice di rito”, avrebbe posto in essere una motivazione contraddittoria e comunque contraria alla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo non può essere accolto, nè sotto il profilo della contraddittorietà (vizio peraltro non più di per sè denunciabile di fronte a questa Corte), nè sotto il profilo del contrasto con la giurisprudenza. Il giudice d’appello ha infatti affermato che il vizio denunciato – che non trova una sanzione espressa da parte del legislatore – non ha causato la nullità del procedimento in quanto le esigenze del diritto di difesa e del contraddittorio non sono state in alcun modo lese o compromesse dall’irrituale gestione della fase finale del giudizio, nè le ricorrenti deducono di aver allegato, con il motivo d’appello, di avere subito uno specifico e concreto pregiudizio allo svolgimento del loro diritto di difesa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i “vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo” (così, da ultimo, Cass. 2626/2018).

b) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1158,1165 e 2937 c.c.: il giudice d’appello, nel ritenere che il dante causa delle ricorrenti abbia rinunciato all’usucapione, si è basato su una pronuncia di questa Corte, travisandone però il contenuto, e ha interpretato come atto abdicativo un atto (la presentazione di una offerta in sede di gara) posto in essere da un terzo e che comunque “non appare, in astratto, assolutamente incompatibile con la volontà di valersi dell’usucapione”.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha anzitutto correttamente precisato – sulla scorta di Cass. 4945/1996, che non è stata travisata sul punto – che chi rinuncia a far valere l’acquisto per usucapione non rinuncia al diritto di proprietà già acquisito, ma solamente ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall’ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici (si veda Cass. 1363/2018). Tale rinuncia, tacita, ha poi il giudice d’appello ricavato – con accertamento di fatto insindacabile di fronte a questa Corte – dall’offerta, inoltrata a nome e per conto di S.F., di acquisto del terreno e dalla sua successiva reiterazione, comportamenti che costituiscono, ad avviso del giudice di merito, inequivoca manifestazione della volontà di rinunciare ad avvalersi degli effetti dell’usucapione.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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