Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32390 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24171-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTIQUATTRO

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Etruria leasing s.p.a. (poi incorporata da UBI Banca s.p.a.) ricorreva avverso l’avviso di liquidazione con il quale venivano rettificate le imposte catastali e ipotecarie in relazione all’atto di compravendita di un centro sportivo, deposito e camping nel comune di Roma, il cui valore dichiarato era di Euro 3.500.000, valore che veniva rettificato in Euro 15.557.000;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo insufficienti le motivazioni poste alla base dell’accertamento tributario;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che alla luce della documentazione in atti e degli argomenti prospettati dalle parti il valore dell’immobile possa determinarsi in Euro 9.000.000;

la società contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in

relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la società contribuente lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36;

considerato che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); inoltre è stato altresì affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nella specie, una motivazione, sia pur estremamente sintetica e generica, è presente e dà conto, sia pure con vaghezza e approssimazione, del perchè la CTR ha ritenuto di fissare in nove milioni di Euro il valore del complesso immobiliare;

considerato che, con il secondo motivo di impugnazione la società contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dei limiti oggettivi del giudizio tributario nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,18,19,24 e 53 in quanto pur essendo il giudizio tributario conformato allo schema della impugnazione-merito, il giudizio deve essere congruamente motivato;

considerato che, secondo questa Corte, il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27560; Cass. 19 settembre 2014, n. 19750: analogamente Cass. 13 luglio 2012, n. 11935, secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, di acquisire “aliunde” i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso;

considerato che la CTR ha affermato che: il bene è raffrontabile con altri beni similari in altre zone periferiche paragonabili della città ma non ha riferito se sia effettivamente avvenuta una comparazione; ha dato conto che la perizia “sembra” pervenire ad una valutazione superiore rispetto a quanto dichiarato dalla società contribuente senza dunque assicurare alcuna certezza; l’Ufficio rappresenta che il bene è oggetto di richiesta di condono che, in presenza di oblazione, “è di fatto accolta” con il che non è chiaro se l’accoglimento del condono vi sia stato o meno;

ritenuto che tale motivazione appare vaga, generica, approssimativa e priva di una qualsiasi parvenza di scientificità, comunque non sufficiente a dare ragionevole contezza del processo motivazionale che ha spinto la CTR a rideterminare – senza che neppure le parti lo chiedessero – in nove milioni di Euro il valore del complesso immobiliare: si sottolinea altresì che tale carenza motivazionale è tanto più grave quanto più si consideri l’ingente valore economico del bene valutato, che avrebbe meritato ben altro approfondimento da parte della CTR;

ritenuto pertanto infondato il primo motivo e fondato il secondo, il ricorso della società contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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