Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 18/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3239 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13217-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonchè contro
SIRACUSA ELETTRICITA’ SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 134/16/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
SIRACUSA del 26/02/2013, depositata il 30/04/2013;

Data pubblicazione: 18/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI;

Ric. 2014 n. 13217 sez. MT – ud. 10-12-2015
-2-

In fatto e in diritto
La Serit Sicilia spa emetteva nei confronti della Siracusana Elettricità s.r.l. la cartella di pagamento
in forza di liquidazione ai sensi dell’art.36 bis dPR n.633172 per l’anno 2001 per recupero di
ritenute alla fonte effettuate e non versate nonchè per omessi o tardivi versamenti, nell’anno
d’imposta 2001, di IRAP, IRPEG con ulteriori interessi e sanzioni.
La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Siracusa che accoglieva il ricorso con
sentenza appellata dall’ufficio. La CTR della Sicilia, con sentenza n.134/16/13, depositata il
30.4.2013, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la legittimità della cartella disponendo
che l’Ufficio avrebbe proceduto allo sgravio delle sanzioni per quanto risulteranno non dovute.
La CTR, per quel che qui ancora rileva, osservava che la società aveva predisposto dichiarazione
integrativa ai sensi dell’art.9 1.n.289/2002, sicchè le sanzioni relative alle imposte condonate per
l’esercizio 2002 non erano dovute se le imposte erano risultate versate nei termini. Ipotesi che la
contribuente non aveva documentato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società
contribuente non ha depositato difese scritte.
Con l’unica censura proposte la ricorrente deduce la violazione degli artt.9 e 9 bis 1.n.28912002. La
CTR aveva annullato le sanzioni senza considerare che ai sensi del comma 9 dell’art9 1.n.289/2002
il condono non elideva le sanzioni rilevate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi
dell’art.36 bis dPR n.633/72. La decisione si poneva altresì in contrasto con l’art.9 bis 1.n.289/2002,
posto che era tale forma di condono, non richiesta dalla parte contribuente, ad elidere le sanzioni.
Il motivo è manifestamente inammissibile.
Ed invero, la ricorrente muove dal presupposto che la CTR ha escluso la debenza di sanzioni a
carico del contribuente ancorchè questi non avesse avanzato istanza di condono ai sensi dell’art.9
bis 1.n.289/2002, essendosi limitato a presentare condono ex art.9 1.n.289/2002. Si tratta di una
prospettiva che non coglie la ratio della sentenza impugnata la quale, in effetti, ha riconosciuto che
la debenza delle sanzioni era correlata all’eventuale ritardo nel pagamento delle rate non
corrisposte nei termini.
In sostanza la CTR, nell’accogliere parzialmente la censura proposta dalla parte contribuente, ha
disposto che l’ufficio disponesse lo sgravio delle sanzioni “se non dovute per il titolo”,
aggiungendo che a fronte della istanza di condono presentata ai sensi dell’art.9, pur non contestata
dall’ufficio, la parte contribuente non aveva documentato le date dei versamenti delle rate che”… se
versate tardivamente devono essere assoggettate a sanzioni”.
La CTR ha quindi statuito in dispositivo che in accoglimento parziale dell’appello “…l’Ufficio
procederà allo sgravio delle sanzioni per quanto risulteranno non dovute”.
In definitiva, la CTR non ha affatto escluso l’obbligo del pagamento delle sanzioni a carico della
parte contribuente, ma lo ha semmai agganciato alla verifica, demandata all’Ufficio, circa la
tempestività dei versamenti delle rate versate in adempimento dell’istanza di condono di cui
all’art9 1.n.289/2002, ribadendo che l’eventuale tardività non avrebbe eliso le sanzioni irrogate.
Rispetto a tale motivazione ed alla correttezza della stessa la parte ricorrente per un verso è carente
di interesse all’impugnazione non risultando soccombente nel giudizio di appello e peraltro nulla ha
dedotto sul punto, essendosi limitata ad affermare che la CTR aveva escluso le sanzioni irrogate. Ne
consegue il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 10.12.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

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