Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3239 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4888-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
IANNACCONE GIOVANNINA;
– intimata –

del 19.11.2012, depositata il 30/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04888 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2038/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO

R.g.n. 4888-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2038 del 30 novembre 2012, ha
rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice
di Pace di Avellino n. 1810 del 2011, che aveva accolto la domanda di Giovannina
Iannaccone, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto
sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28

.

dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi,
all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero <>, sia
3
Est. Cons. RatTaele Frasca

R.g.n. 4888-13 (ud. 16.1.2014)

la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto d.1., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto».
§3. 11 ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace resa in primo
grado, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.

6
Est. Cons. affae1e Frasca

R.g.n. 4888-13 (ud. 16.1.2014)

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.

accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del
Giudice di Pace di Avellino e rigetta la domanda di Giovannina Iannaccone. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna Giovannina Iannaccone alla rifusione alla ricorrente
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 nnaio

Il Pre

e

Dichiara assorbito gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi

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