Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Condominio dell’edificio in (OMISSIS)

– in persona dell’amministratore dott. P.S. —, e

C.F., A.R., G.M. e

P.G., tutti condomini e proprietari di alcuni appartamenti

della stabile in (OMISSIS) —

rappresentati e difesi in virtu’ di procure speciali a margine del

ricorso dall’avv. Secchione Francesco, presso il quale sono

elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5;

– ricorrenti –

contro

Comune di Napoli – in persona del legale rappresentante —

rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al

controricorso dagli avv.ti Tarallo Giuseppe e Bruno Ricci

dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, al

corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez Gian Marco;

– controricorrente –

e

Regione Campania — in persona del presidente della giunta regionale —

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli, n. 29, presso

l’avv. Maria D’Elia;

– intimata –

nonche’

S.G. – rappresentata e difesa in virtu’ di procura a

margine del controricorso dall’avv. Abbamonte Orazio, unitamente al

quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via Terenzio, n. 7,

presso lo studio Titomanlio;

– controricorrente –

e

Condominio dell’edificio in (OMISSIS) –

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 180, presso

l’avv. Mario Sannino;

– intimato –

avverso la decisione del Consiglio di Stato — Quinta Sezione – n.

2864 del 9 giugno 2008 – notificata il 27 novembre 2008.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 9 giugno 2008 il Consiglio di Stato respinse i ricorsi proposti dal Condominio dell’edificio in (OMISSIS), avverso la sentenza del Tar della Campania n. 7221 del 29 giugno 2006, e dal Condominio dell’edificio in (OMISSIS), avverso la sentenza del Tar della Campania n. 7222 del 29 giugno 2006, che avevano:

a) rigettato le impugnazioni del provvedimento dirigenziale n. 103/C dell’11 ottobre 2002, con il quale il Comune di Napoli aveva annullato la denuncia dei Condomini d’inizio di attivita’ per l’apposizione di cancelli telecomandati ai due capi del tronco (OMISSIS), antistante gli edifici condominiali, ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi;

b) accolto l’impugnazione del decreto della giunta regionale della Campania n. 17 del 21 giugno 2004, che aveva escluso il detto tronco (OMISSIS) dall’elenco delle strade di pertinenza del Comune di Napoli allegato al decreto n. 4954 del 17 aprile 1998, n. 4954, proposta nei motivi aggiunti dall’intervenuta S.G.. Avverso la decisione sono ricorsi per Cassazione il Condominio dell’edificio di via (OMISSIS), nonche’ C.F., A. R., G.M. e P.G., quali condomini dell’edificio di via (OMISSIS), denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, la violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo “la fattispecie devoluta alla giurisdizione esclusiva dell’autorita’ giudiziaria ordinaria”.

Il Comune di Napoli e la S., hanno resistito con controricorsi, eccependo preliminarmente, il primo, l’inammissibilita’ del ricorso proposto dai singoli condomini dell’edificio di via (OMISSIS) e, la seconda, la formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Non hanno resistito gli intimati Condominio dell’edificio di via (OMISSIS), e Regione Campania.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Nell’udienza camerale del 15 dicembre 2009 e’ comparso l’avv. Bruno Ricci per il Comune di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 12 novembre 2009 e’ stata depositata in cancelleria la relazione predisposta in base all’art. 380 bis c.p.c., che, emendata dagli errori materiali ed aggiunte superflue e’ di seguito riprodotta:

L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto da singoli condomini e’ infondata.

Il condominio di un edificio si configura come un ente di gestione sfornito di personalita’ giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e l’esistenza, quindi, di un organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti, sia esclusivi che comuni, inerenti all’immobile in condominio e ne’, in particolare, di quello di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, indipendentemente dalla impugnazione, o non, della decisione da parte dell’amministratore (cfr. in ultimo: cass. civ., sez. 2^, sent. 21 febbraio 2007, n. 4014; cass. civ., sez. 2^, sent. 11 novembre 2004, n. 21418).

Fondata, invece, e’ l’eccezione della formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che, qualora il giudice amministrativo abbia, anche implicitamente, statuito positivamente in primo grado sulla propria giurisdizione e deciso la causa nel merito, la mancata riproposizione della relativa questione con l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato determina la formazione nel processo di un giudicato interno sulla giurisdizione, che preclude alla Corte di Cassazione l’esame della denuncia del difetto di giurisdizione del giudice a quo (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 18 dicembre 2008, n. 29531 ; cass. civ. sez. un., sent. 18 novembre 2008, n. 27348; cass. civ., sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109). Nella specie, risulta dalla decisione impugnata che il Comune si era costituito nel giudizio definito con la sentenza n. 7221/06 “eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” ed il Tar aveva rigettato i ricorsi dopo avere respinto “le varie eccezioni preliminari e pregiudiziali” e che con i gravami nessuna delle parti aveva censu-rato il riconoscimento da parte del giudice amministrativo della propria giurisdizione in entrambi i giudizi di primo grado. Ne consegue, in assenza di deduzioni contrarie, l’inammissibilita’ del ricorso proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 1, (rectius: art. 362 c.p.c., comma 1), per denunciare la nullita’ della decisione impugnata per un difetto di giurisdizione non rilevabile da parte del Consiglio di Stato.

A quanto sopra riprodotto e’ il caso di aggiungere, con riferimento alle osservazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti, che il giudice di primo grado aveva dichiarato la soggezione ad uso pubblico della strada in accoglimento di una specifica eccezione del Comune, oltre che dei motivi aggiunti della intervenuta, e che nessuna questione di giurisdizione risulta sollevata dai condomini con gli appelli che il Consiglio di Stato, pur dichiarando inammissibili i motivi aggiunti dell’intervenuta, ha ritenuto nel resto infondati, confermando sul punto le pronunce del Tar con la precisazione che l’atto di “declassificazione” nulla toglieva, ne’ all’effettivo uso pubblico della strada privata, accertato nel giudizio, ne’ alla legittimita’ dell’atto comunale impugnato.

Ricorre, pertanto, l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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