Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 10/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 10/02/2021), n.3239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. MELE F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6438-2014 proposto da:
ALL DAYS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIUSEPPE CATULLO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, TERNI UFFICIO CONTROLLI in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 88/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 13/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria n. 88/02/13 depositata il 13.9.2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29 settembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
– All Days srl proponeva appello, per come si apprende dalla sentenza sopra menzionata, “avverso la sentenza…con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente accertando i maggiori ricavi in Euro 51.223,00 definendo il reddito d’impresa in Euro 76.253,00”. L’avviso di accertamento aveva per oggetto violazioni in tema di Ires, Irap ed Iva per l’anno 2007. Nel contraddittorio tra le parti, la CTR accoglieva parzialmente l’appello disponendo la riduzione dell’accertamento effettuato nella misura del 10%.
– Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso, al quale resiste l’Ufficio con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; omessa ed insufficiente motivazione della sentenza”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”; il ricorso è poi completato da considerazioni che compongono un ulteriore (e ultimo) motivo – titolato “Nel merito” – recante il n. 4. (trattasi di errore materiale: il numero avrebbe dovuto essere 3.).
– Il primo motivo è fondato.
– La sentenza impugnata – per quanto di interesse nella presente sede – così motiva il proprio convincimento: “L’appello della contribuente merita un accoglimento parziale in quanto ha confutato parzialmente quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate”. Manca del tutto la esposizione – sia pure concisa – delle ragioni in fatto e in diritto, con la conseguenza che non è dato cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: da qui la violazione dell’art. 132 c.p.c..
– L’accoglimento del primo motivo del ricorso fa sì che resti assorbita la restante parte del ricorso.
– All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, che in diversa composizione, deciderà anche in punto regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021