Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., S.F., V.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASAL SELCE 441/A, presso lo

studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE VIVO MARCELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1304/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/03/2009 R.G.N. 1279/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F., S.R. e V.L., operai agricoli a tempo determinato, domandavano al Tribunale di Bari l’accertamento del loro diritto alla riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione per l’anno 2005, in quanto corrisposta dall’INPS sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 anziche’, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 sulla base della retribuzione indicata dalla contrattazione collettiva provinciale. L’INPS, costituendosi, eccepiva che la retribuzione contrattuale non aveva superato il salario medio convenzionale, dovendosene detrarre le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe.

Premetteva la Corte che l’indennita’ di disoccupazione era stata inizialmente determinata sulla base del c.d. salario medio convenzionale (calcolato secondo i criteri di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3), il quale, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, era rimasto bloccato per alcuni anni, con conseguente congelamento dell’indennita’ di disoccupazione, finche’, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, detto salario medio convenzionale, per come rilevato nell’anno 1995, doveva restar fermo – ai lini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo fosse superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Cio’ premesso, affermava la Corte che i minimi retributivi contrattuali relativi alla qualifica dei ricorrenti avevano superato, fin dall’ottobre 1998, il salario medio convenzionale, dovendo computarsi, nella retribuzione correntemente dovuta ai lavoratori, anche la quota indicata dai CCNL come TFR, posto che detta voce, nonostante la denominazione, non aveva, in realta’, natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ma costituiva una voce aggiuntiva, facente parte integrante e fissa della retribuzione giornaliera in quanto, lato sensu compensativa del lavoro a tempo determinato. Era, dunque, sulla base dei suddetti minimi retributivi contrattuali – comprensivi del TFR – e non sulla base del salario medio convenzionale utilizzato dall’INPS che doveva essere determinata la prestazione di disoccupazione rivendicata in giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.

Le controparti resistono con controricorso e hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46.51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonche’ in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed alla L. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza d’appello per avere incluso nella retribuzione utile alla determinazione della indennita’ di disoccupazione agricola , anche la voce denominata, nei contratti collettivi, “quota di TFR”. la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – natura giuridica di retribuzione differita.

2. Il ricorso e’ fondato.

3. Questa Corte,di recente, con la sentenza n. 200 del 2011 (e numerose altre conformi rese alla stessa udienza), si e’ nuovamente pronunciata sulla questione, gia’ presa in esame nella propria decisione n. 10546 del 2007 e, nel riaffermare il principio, ivi espresso, secondo cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non e’ comprensiva del trattamento di fine rapporto”, ha osservato che attribuire alla voce indicata nei contratti collettivi come “quota TFR” una natura diversa da quella di retribuzione differita – come tale esclusa sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura – non e’ consentito dalla disposizione del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non puo’ essere individuata in difformita’ rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Ha affermato ancora la citata sentenza n. 200/2011 che, anche a voler negare valore cogente alle indicazioni espresse dall’autonomia collettiva quando questa regoli istituti di fonte legale (come, appunto, il TFR), rispetto alla voce per cui e’ causa non e’ ravvisabile alcuna alterazione delle regole legali da parte degli stipulanti. Ha, quindi, concluso, che, dovendo negarsi all’emolumento in parola natura giuridica di componente della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli a tempo determinato, deve escludersene la computabilita’ ai fini del confronto tra detta retribuzione e il salario medio convenzionale, al fine di stabilire se l’importo di quest’ultimo sia stato o meno superato.

4. Alla stregua degli indicati principi, che il Collegio condivide e ai quali non si e’ attenuta la Corte territoriale, la sentenza impugnata deve essere cassata.

5. Quanto alla deduzione formulata dagli odierni resistenti nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. (diversamente da quanto essi sostengono, nessun cenno contiene, al riguardo, il controricorso) – secondo la quale sarebbe stato ripetutamente prospettato (e dimostrato) nel giudizio di merito il fatto che, nel 2005 (anno cui si riferisce la richiesta della indennita’ di disoccupazione agricola), la retribuzione contrattuale aveva largamente superato l’importo del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 anche escludendo la quota di TFR – trattasi di deduzione inammissibile per tardivita’ e, in ogni caso, per violazione del principio di autosufficienza, non risultando dalla sentenza impugnata l’avvenuta allegazione del fatto in questione e nessuna indicazione avendo fornito i lavoratori relativamente all’atto difensivo (o al verbale di udienza) del giudizio di merito nei quali l’operato dell’INPS sarebbe stato contestato nei termini sopra precisati.

6. La causa, quindi, va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti in ragione dell’esito complessivo della lite e della complessita’ delle questioni esaminate.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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