Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3239 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3239 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 18659-2016 proposto da:
ARTUSO SILVIA, CHEMIN ORNELLA ANTONIA, ARTUSO
ANDREA, ARTUSO LUCIANO, ARTUSO ANNA, ARTUSO MARIA,
ARTUSO PAOLA, ARTUSO CHIARA, elettivamente domiciliati in
ROMA, P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MERLINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARCO STEFANO ANDREATTA giusta procura in
calce al rcorso;
– ricorrenti contro
ARTUSO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.DI
VALLE ALESSANDRA 30-M, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PERGHEM, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 09/02/2018

MICHELA BELLON, MONICA BELLON giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 126/2015 del TRIBUNALE di VICENZA,
depositata il 30/06/2015;

del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria pendente tra Zen
Orsola Teresa ed i germani Artuso Roberto, Luciano e Mario,
avente ad oggetto la successione del defunto coniuge e
genitore, veniva disposta una CTU, i cui compensi erano
liquidati in favore dell’ausiliario, ponendo il relativo importo a
carico dei condividenti in solido.
Artuso Mario sosteneva di avere versato al CTU la somma di C
2.196,43, pari alla metà di quanto liquidato dal giudice, e sul
presupposto che la somma de qua dovesse essere ripartita tra i
condividenti in proporzione delle quote ereditarie, chiedeva ed
otteneva decreti ingiuntivi volti alla condanna delle controparti
al rimborso delle somme dovute da ognuno in proporzione
della quota successoria vantata.
A seguito di opposizione di Artuso Roberto ed Artuso Luciano,
rispettivamente titolari di una quota ereditaria pari a 7/24 pro
capite, spettando all’intimante una quota di 4/24 ed alla madre
di 6/24, il Giudice di Pace di Bassano del Grappa con sentenza
n. 499 del 29/7/2010 revocava i decreti opposti, condannando
gli opponenti al pagamento della minor somma di C 183,19
cadauno.
A seguito di appello principale proposto dagli opponenti e di
appello incidentale di Artuso Mario, il Tribunale di Vicenza con
Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

la sentenza n. 126 del 30 giugno 2015 reputava corretta la
decisione del giudice di prime cure di ritenere che
l’obbligazione de qua gravasse tra i vari condebitori in
proporzione delle quote successorie vantate.
Era

però erronea

la

determinazione della

somma

anticipato dall’opposto, e di quanto ricevuto dalla madre (che
peraltro non aveva proposto opposizione avverso il decreto
ingiuntivo), residuava un credito al cui soddisfacimento, in
applicazione del detto criterio proporzionale, erano tenuti gli
opponenti nell’esatto ammontare di cui al decreto monitorio.
Era altresì disattesa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
proposta dall’appellante incidentale nonché il motivo di appello
incidentale con il quale si sosteneva l’impossibilità di poter
proporre con un unico atto l’opposizione sia al decreto
ingiuntivo sia al precetto, essendo quest’ultima contestazione
conseguenziale rispetto all’opposizione al decreto.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Artuso Luciano e Chemin Ornella Antonia, Artuso Silvia, Anna,
Paola, Andrea, Chiara e Maria, quali eredi del defunto Artuso
Roberto, sulla base di due motivi.
Artuso Mario ha resistito con controricorso.
Preliminarmente

deve

essere

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art.
327 c.p.c.
Il controricorrente assume che il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo era stato introdotto con atto di citazione
notificato in data 8/10/2009 laddove i decreti erano stati a loro
volta notificati in data 16/7/2009.
Pertanto, facendo applicazione di quanto previsto dal terzo
comma dell’art. 643 c.p.c. a mente del quale la notificazione

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -3-

effettivamente dovuta dagli opponenti, tenuto conto di quanto

determina la pendenza della lite, il presente giudizio dovrebbe
ritenersi instaurato in data successiva al 4 luglio 2009,
trovando quindi applicazione la novellata previsione di cui
all’art. 327 c.p.c., con la conseguente previsione del termine
semestrale di decadenza.

laddove invece il ricorso è stato notificato il 26 luglio 2016
abbondantemente oltre il termine de quo.
La deduzione non appare meritevole di accoglimento.
Ed invero, i ricorsi monitori risultano depositati dall’opposto in
data 30 giugno 2009, e quindi prima della menzionata data del
4 luglio 2009, dovendosi a tal fine accedere all’interpretazione
dell’art. 643 c.p.c. offerta da Cass. S.U. n. 20596/2007 che,
sebbene avente ad oggetto questioni di litispendenza e di
prevenzione, ma con affermazioni suscettibili di avere portata
ben più generale (in senso sostanzialmente conforme Cass.
S.U. n. 23675/2014), hanno affermato che l’art. 643 c.p.c.,
comma 3 va inteso nel senso che la notificazione del ricorso e
del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza,
ma non coincide anche con il momento in cui si verifica. Tale
momento, secondo i principi generali che reggono i
procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta la
domanda d’ingiunzione e, pertanto, la litispendenza si verifica
solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al
momento del deposito del ricorso.
Ne deriva quindi che sebbene la notifica del ricorso sia stata
effettuata in data successiva all’entrata in vigore della legge n.
69/2009, i suoi effetti retroagiscono alla data del deposito del
ricorso, in relazione alla quale va appunto affermata la
pendenza del giudizio, dovendo quindi trovare applicazione la

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -4-

La sentenza gravata è stata depositata in data 30/6/2015,

previgente disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., relativamente
alla quale il ricorso in esame si palesa invece come tempestivo.
Il primo motivo di ricorso denunzia la falsa applicazione
dell’art. 1295 c.c., e la violazione dell’art. 1298 c.c., in
relazione a quanto disposto dall’art. 8 del DPR n. 115 del 2002.

1295 c.c., che concerne la diversa ipotesi della trasmissione ai
coeredi di un’obbligazione solidale, laddove nel caso di specie
l’obbligazione è stata contratta dai vari condebitori, e cioè dai
soggetti che avevano preso parte al giudizio divisorio per
effetto del decreto di liquidazione del giudice, trattandosi
quindi di un’obbligazione sorta in epoca successiva alla morte
del de cuius, e della quale i condividenti debbono rispondere in
proprio.
Le somme liquidate in favore del CTU dovevano essere
anticipate dalle parti in causa ai sensi dell’art. 8 del DPR n.
115/2002, dovendo quindi gravare in solido su tutte le parti del
giudizio.
Il secondo motivo lamenta invece la violazione degli artt. 112 e
132 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha affermato che le
spese andavano ripartite pro quota nei rapporti interni, non
avendo gli opponenti indicato un criterio alternativo di
ripartizione.
Assumono che occorreva avere riguardo al decreto di
liquidazione emesso in favore dell’ausiliario, e che a fronte del
richiamo compiuto dagli appellanti al criterio di cui al
menzionato art. 8 del DPR n. 115 del 2002, la risposta offerta
dal giudice di merito era sostanzialmente elusiva delle critiche
mosse con l’atto di appello, essendo quindi la sentenza priva di
motivazione.

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -5-

Si sostiene che erroneo è il riferimento alla norma di cui all’art.

I motivi che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Ed, invero va escluso innanzi tutto che sussista la violazione
dell’art. 112 c.p.c. avendo la sentenza impugnata deciso su
tutti i motivi di appello sollevati nel precedente grado di

un’anomalia motivazionale tale da determinare la nullità della
sentenza per la violazione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.,
secondo quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite
di questa Corte che hanno ritenuto che l’onere di motivazione
sia ormai ridotto al cd. ” minimo costituzionale” (cfr. Cass. S.U.
n. 8053/2014), onere che appare soddisfatto nel caso in
esame.
Passando, invece, alle doglianze di cui al primo motivo, se
effettivamente non appare condivisibile il richiamo alla
previsione di cui all’art. 1295 c.c. che presuppone appunto la
successione di più coeredi in un’obbligazione solidale gravante
ab origine in capo al de cuius, laddove invece l’obbligazione
oggetto di causa è pacificamente insorta in epoca successiva
all’apertura della successione ed in conseguenza dell’attività
svolta da parte dei condividenti a tutela delle loro ragioni
successorie, determinando quindi la nascita di un’obbligazione
contratta iure proprio, trattasi tuttavia di un errore che non
inficia la correttezza della decisione, imponendosene
semplicemente la correzione della motivazione.
Invero, se ai sensi del più volte richiamato art. 8 del DPR n.
115/2002 (che ha sostituito il previgente art. 90 c.p.c.), in
tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la
prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza,
l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei
confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -6-

giudizio dai ricorrenti, dovendosi altresì escludere che ricorra

quando sia mancato un provvedimento giudiziale di
liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di
una parte sia rimasto inadempiuto, non potendo trovare
applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente
finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio

non nei confronti dell’ausiliare (cfr. ex multis Cass. n.
23586/2008; Cass. n. 6199/1996), diverso deve essere invece
l’approccio per quanto attiene ai rapporti interni tra i
condebitori solidali.
In questa prospettiva, se è pur vero che il secondo comma
dell’art. 1298 c.c. prevede una presunzione di eguaglianza tra i
condebitori, fa salva tuttavia l’ipotesi che emerga una diversa
soluzione.
Ad avviso del Collegio correttamente il giudice di merito ha
ritenuto che fosse possibile individuare un diverso criterio di
riparto delle quote dell’obbligazione solidale nei rapporti
interni, e che tale criterio coincidesse con la misura della
partecipazione dei vari condividenti alla massa comune.
Conforta tale conclusione la tradizionale regola di diritto
applicata da questa Corte nei procedimenti di divisione
giudiziale, nei quali le spese occorrenti allo scioglimento della
comunione devono essere poste a carico della massa in quanto
effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando,
invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà
di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle
spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili
resistenze alla divisione (cfr. Cass. n. 22903/2013).
Tale criterio di imputazione delle spese a carico della massa
deve intendersi nel senso che le spese processuali debbono
essere poste a carico di tutti i condividenti in base appunto al

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -7-

della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e

criterio proporzionale delle rispettive quote (cfr. Cass. n.
698/1976) per quanto concerne le spese relative ad atti rivolti
a condurre il giudizio, nell’interesse comune, alla concreta
determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei
condividenti medesimi (cfr. ex multis Cass. n. 3083/2006),

l’espletamento della CTU in esame, finalizzata alla
predisposizione del progetto di divisione.
Ne consegue che risulta corretta l’applicazione dell’art. 1298
c.c. in quanto volta ad assicurare il riparto dell’obbligazione
vantata dalla CTU, ed adempiuta da parte del condividente
Artuso Mario (sebbene per una metà), provvedendosi ad
assicurare il regresso in proporzione delle quote ereditarie.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al
rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida
in complessivi €1.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre

Ric. 2016 n. 18659 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -8-

quale appunto deve reputarsi anche essere la spesa per

spese generali pari al 15 °h sui compensi, ed accessori come
per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del

dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018
Il Presidene

contributo unificato dovuto per il ricorso jprincipaleI a norma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA