Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32389 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23769-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.M.K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato RODA’ CARMELA

MARGHERITA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’ALESSANDRO MICHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

l’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso del cittadino egiziano E.M.M.K.A. avverso avviso di accertamento redatto sulla base di indagini finanziarie svolte D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 sui conti del cittadino egiziano dalle quali era risultato che i versamenti effettuati sui suoi conti correnti fossero riconducibili ad una stabile organizzazione in Italia di una società egiziana, della quale il cittadino egiziano era l’amministratore delegato, la quale si occupava di vendere pacchetti turistici per viaggi in Egitto ad agenzie di viaggio italiane;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che l’Ufficio non ha dimostrato che E.M. si occupasse abitualmente in Italia della conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi turistici; inoltre il cittadino egiziano ha documentato di aver soggiornato in Italia pochissimi giorni;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del T.U.I.R., art. 162 (D.Lgs. n. 917 del 1986) nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 2697 c.c. in quanto sarebbe ravvisabile una stabile organizzazione in Italia suscettibile come tale di imposizione fiscale;

considerato che, secondo questa Corte, per il requisito della “stabile organizzazione” di un soggetto non residente in Italia, la cui sussistenza è necessaria ai fini dell’imponibilità del reddito d’impresa, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato contraente dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una “stabile organizzazione”, i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della “sede fissa di affari” e quello dinamico dell’esercizio in tutto o in parte della sua attività. La verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici: Cass. 21 novembre 2018, n. 30033; 24 novembre 2017, n. 28059);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi in quanto non solo ha fatto esplicito riferimento a tale principio di diritto, ma ne ha fatto anche corretta applicazione ritenendo che non potesse dedursi la stabile organizzazione in Italia solo dalla circostanza che sui conti correnti italiani intestati al cittadino egiziano confluissero somme di denaro che venivano accreditate dalle agenzie di viaggio italiane, non ritenendo provata la circostanza che egli fosse fisicamente presente in Italia con una certa continuità e svolgesse in Italia una effettiva attività di contrattazione con le agenzie di viaggio per la somministrazione dei servizi turistici: del resto, per opinare diversamente si sarebbe costretti a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa – come effettivamente adombrata dal ricorrente – rispetto a quella del giudice di merito, che invece è insindacabile in sede di legittimità;

considerato infatti che, con riferimento a motivi di ricorso che contengano questioni giuridiche che implichino accertamenti di fatto, è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568);

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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