Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32388 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23213-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dall’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 509/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente sulla base di Cass. SU n. 23397 del 2016 in tema di prescrizione delle pretese della pubblica amministrazione, compensando le spese di lite;

avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre le altre parti non si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 in quanto la CTR avrebbe errato laddove ha compensato le spese in relazione alla sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali;

considerato che, secondo questa Corte, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; in senso analogo Cass. 10 dicembre 2014, n. 2883);

Ric. 2018 n. 23213 sez. MT – ud. 25-09-2019

ritenuto che la CTR si è attenuta a suddetto principio laddove ha deciso di compensare le spese in ragione della sopravvenienza di una sentenza delle sezioni unite (successiva rispetto alla pronuncia della CTP), che ben integra una situazione di grave ed oggettiva incertezza determinata da un contrasto giurisprudenziale;

ritenuto pertanto che il motivo di ricorso è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituite le altre parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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