Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32387 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. II, 14/12/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1938/2017 R.G., proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De

Chiaro, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, depositato in

data 18.11.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6.2018 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ha adito la Corte di appello di Napoli, chiedendo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata dell’esecuzione immobiliare n. 75/1995 R.G.E., definita con ordinanza di assegnazione delle somme depositata in data 12.10.2015.

La Corte di merito ha respinto la domanda con pronuncia confermata in sede di opposizione.

Il giudice distrettuale ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda, fosse integralmente decorso il termine semestrale L. n. 89 del 2001, ex art. 4, calcolato a far data dall’adozione del provvedimento di approvazione del piano di riparto, in data 12.10.2015, in quanto il successivo giudizio di cognizione, da instaurarsi a seguito dell’opposizione del debitore esecutato, non poteva essere preso in considerazione, poichè l’esecuzione non era stata sospesa e l’opposizione non aveva inciso sui tempi di definizione della procedura esecutiva.

Per la cassazione di questo provvedimento C.G. ha proposto ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, letteralmente, la violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il dies a quo per la proposizione della domanda di indennizzo decorreva non dalla data del provvedimento di assegnazione, ma dalla scadenza del termine di 90 gg. concesso dal giudice dell’esecuzione per l’instaurazione del giudizio di merito a seguito della opposizione proposta dal debitore esecutato, per cui la domanda di indennizzo doveva considerarsi tempestiva.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha ritenuto tardiva la domanda di indennizzo, negando che il termine L. n. 89 del 2001, ex art. 4 potesse decorrere dalla scadenza del termine di 90 gg. concesso dal giudice dell’esecuzione per eventuali opposizioni al piano di riparto depositato in data 12.10.2015, sostenendo che eventuali controversie volte a contestare il riparto avrebbero richiesto l’instaurazione di un giudizio di cognizione del tutto autonomo, che nella specie “non poteva prendersi in considerazione”, non avendo determinato la sospensione della procedura esecutiva e non avendo avuto effetti sui tempi di definizione di quest’ultima.

Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, non poteva risultare pertinente il richiamo ai principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 27365/2009, riguardo all’autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione ai fini dell’equa riparazione, e alla distinta decorrenza, per ciascuno di essi, del termine ex art. 4, poichè nella specie, occorreva stabilire se l’esecuzione si fosse definitivamente conclusa con il deposito del piano di riparto ai fini dell’ammissibilità della domanda, senza che avessero rilievo i potenziali riflessi che la fase oppositiva o la sospensione della procedura avrebbero potuto determinare sui tempi di definizione dell’esecuzione stessa.

Al contrario, posto che il ricorso ex L. n. 89 del 2001 è stato depositato il 30.6.2016, era doveroso considerare che nella previsione dell’art. 2, comma 2 quater (introdotto, con effetto dall’11.9.2012, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), convertito con L. n. 134 del 2012), il quale esclude che il periodo di sospensione possa essere computato nella durata del processo, è inclusa anche la sospensione dell’esecuzione determinata dall’esperimento dei rimedi oppositivi, evidenziandosi in tal modo la loro autonomia strutturale rispetto alla vicenda esecutiva cui ineriscono e che li occasiona (Cass. 5769/2017; Cass. 18197/2015).

Per contro, per valutare l’eventuale decadenza nella proposizione della domanda di equa riparazione occorreva stabilire non già se la successiva ed eventuale fase di opposizione avesse inciso sulla durata dell’esecuzione, in quanto non sospesa, ma se la procedura di assegnazione potesse considerarsi definita al momento del deposito del piano di riparto o alla scadenza del termine che il giudice aveva concesso per coltivare l’opposizione, termine che, essendo pari a novanta giorni da 12.10.2015 (data di deposito del piano di riparto) veniva a scadere il giorno 11.1.2016 (con potenziale tempestività della domanda proposta il 30.6.2016).

Su tale profilo dovrà – dunque – pronunciarsi il giudice del rinvio.

Il ricorso è quindi accolto.

Il provvedimento impugnato è cassato con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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