Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32384 del 14/12/2018
Cassazione civile sez. II, 14/12/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23138-2014 proposto da:
R.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRENESTINA 1534, presso lo studio dell’avvocato ADELE DI FLAVIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TIDEI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO FONDI EDIFICI DI CULTO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 913/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/05/2018 Dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.F.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Ministero dell’Interno Fondo Edifici del Culto per chiedere l’affrancazione dei terreni agricoli di sua proprietà.
Il Tribunale Di Ascoli accolse la domanda.
Il Ministero propose appello, deducendo la nullita della notifica del ricorso, che era stato notificato presso la sede di Roma in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11.
La Corte d’Appello di Ancona dichiarò la nullità della notifica del ricorso e, per l’effetto, della sentenza impugnata.
Propone ricorso per cassazione R.F.C. sulla base di un unico motivo; è rimasto intimato il Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il R. allega la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Ancona N. 913/2013 per violazione del contraddittorio nel giudizio d’appello a causa dell’omessa notifica nei suoi confronti dell’atto d’appello.
Il motivo è fondato.
Deduce il ricorrente che il Ministero aveva depositava il ricorso in appello in data 12.9.2007 presso la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona; il Presidente della Sezione Lavoro aveva disposto la trasmissione al Presidente della Sezione Civile, che designava il Giudice Istruttore. Veniva fissata l’udienza ma il Ministero non notificava l’atto di impugnazione.
Dall’esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Corte trattandosi di violazione di carattere processuale, non risulta che al R. sia stato notificato l’atto d’appello; tanto basta per ritenere la fondatezza del motivo di ricorso, non potendo il ricorrente dare la prova del fatto negativo dell’omessa notifica, nè potendo la Corte verificare se la notifica sia stata effettuata attraverso il fascicolo d’ufficio.
A causa della inesistenza della notifica dell’impugnazione, vi è stata una violazione del contraddittorio nella fase della vocatio in ius, con conseguente nullità del giudizio d’appello e della sentenza, che va, pertanto, cassata e rinviata innanzi alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 11 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018