Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32379 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15358-2017 proposto da:

L.R., nella qualità di procuratore speciale della Sig.ra

M.M.C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4970/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, del

21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava, a seguito dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la domanda avanzata da L.R., quale procuratore di M.M.C.I., avente ad oggetto la spettanza, a seguito della sentenza della Corte dei Conti che aveva riconosciuto in favore della predetta, quale erede della madre P.A., l’assegno vitalizio di benemerenza, ex L. n. 932 del 1980, art. 3, dell’assegno medesimo, già liquidato per il periodo decorrente dalla domanda al decesso della madre, per il periodo successivo al decesso della madre medesima;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in contrasto con la pronunzia del primo giudice, che non potesse considerarsi implicito nella sentenza della Corte dei Conti il riconoscimento del diritto alla reversibilità a favore della figlia, costituendo questa domanda nuova rispetto all’oggetto della determina impugnata inizialmente con il ricorso del 2003 non essendo stata la predetta domanda proposta, come necessario, in quella sede amministrativa e dovendo, pertanto ritenersi inammissibile, nonchè infondate, oltre che tardive, le eccezioni preliminari sollevate dal L. relative alla nullità della notifica, valendo la procura conferita per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi per la successiva fase di merito anche in grado di appello nonchè alla carenza di legittimazione attiva, essendosi il L. avvalso, ai fini della costituzione nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, della medesima procura in base alla quale, nel giudizio di merito, ha sostenuto il difetto di rappresentanza passiva della Moscati per essere quella procura limitata alla proposizione delle azioni di recupero del credito;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente “al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi depositato memoria,

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., della L. n. 205 del 2000, art. 5, degli artt. 429 e 430 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato la pronunzia della Corte dei Conti per non aver dato esclusivo rilievo al dispositivo della predetta sentenza dal quale emergerebbe l’accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla reversibilità dell’assegno in favore della figlia comunque formulata nel ricorso relativo;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’artt. 324 c.p.c. e dell’art. 2099 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato, in contrasto con le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi sull’accoglimento da parte della Corte dei Conti anche della domanda relativa alla reversibilità dell’assegno di benemerenza a favore della figlia, sulla correttezza o meno delle statuizioni recate da quella decisione;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 77,83,112 e 416 c.p.c., è prospettata con riguardo alla statuizione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva, a suo dire non qualificabile come tardiva in quanto proponibile in ogni stato e grado del giudizio, nè infondata, non contemplando la procura rilasciata al L. dalla M. il conferimento al primo di poteri di rappresentanza passiva;

che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, atteso che deve ritenersi legittima, a fronte del carattere certamente anodino del dispositivo della sentenza della Corte dei Conti, l’opzione fatta propria dalla Corte territoriale di addivenire all’individuazione della statuizione recata dal predetto dispositivo sulla base della motivazione della sentenza medesima ed esente da vizi logici e giuridici l’interpretazione accolta, tesa ad escludere la riferibilità della pronunzia di accoglimento alla domanda di riconoscimento della reversibilità alla figlia dell’assegno in questione, in ragione della sua inammissibilità conseguente alla mancata previa presentazione della necessaria istanza in via amministrativa, da cui consegue l’inconfigurabilità dell’asserita formazione sul punto del giudicato;

che, di contro, il terzo motivo si rivela inammissibile non valendo ad inficiare la ragione di infondatezza della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva addotta dalla Corte territoriale il rilievo del ricorrente per il quale il problema della carenza da parte del L. dei poteri di rappresentanza passiva della M. su cui era fondata l’eccezione sollevata, problema conseguente al mancato conferimento al L. di quei poteri nella procura rilasciatagli dalla M. stessa, si sarebbe posto solo nel giudizio di merito e non nel giudizio di opposizione inizialmente proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale, come nota la Corte territoriale, ivi fondando la propria decisione di rigetto dell’eccezione, il L. si era costituito in rappresentanza della M. in virtù della medesima procura che nel giudizio in questione assume non inclusiva di quei poteri che lo avrebbero legittimato alla rappresentanza processuale della M. medesima e ciò atteso che la qualificazione di quel giudizio come opposizione all’esecuzione implicava anche in quella sede la contestazione da parte del Ministero procedente dell’an debeatur a favore della M., ovvero della sussistenza in capo alla medesima del diritto di credito azionato sulla base del titolo costituito dalla sentenza della Corte dei Conti e, dunque, quella posizione processuale che, avendo riguardo alla tutela dei diritti sostanziali, solo relativamente al giudizio in questione il L. sostiene non rientrare tra i poteri conferiti con la procura ed essere, pertanto, di esclusiva pertinenza della M.;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.050,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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