Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32379 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24669-2018 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIST1NA 121,

presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABBRUZZI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO REFERZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 23/5/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti dell’amministrazione attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale V.L. e C.G. (la prima debitrice del Comune di Roseto, unitamente ad altri coobbligati, per la restituzione di un importo risarcitorio non dovuto) avevano costituito un fondo patrimoniale mediante conferimento di beni immobili;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, fosse rimasta confermata la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente spiegata dal Comune attore;

che, avverso la sentenza d’appello, V.L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che il Comune di Roseto degli Abruzzi resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901,2697,2727 c.c., degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., omessa valutazione di prove disponibili e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, in capo all’amministrazione avversaria, la qualità di creditrice della ricorrente, nonchè per aver ritenuto sussistenti il presupposto di carattere soggettivo della scientia damni in capo ai disponenti, e quello obiettivo dell’eventus dammi, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, sulla base di elementi istruttori nel loro complesso inidonei ad assurgere alla qualità di presunzioni gravi, precise e concordanti, e pertanto in forza di un percorso argomentativo logicamente viziato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 10 c.p.c. e con il D.M. n. 55 del 2014, art. 5 esecutivo della L. n. 247 del 2012, art. 13, e solleva eccezione di incostituzionalità di tale ultima norma per violazione degli artt. 2,23,24,111 e 117 Cost. e dell’art. 6 Cedu (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente determinato l’importo delle spese di lite liquidate in favore di controparte, tenendo conto della (peraltro contestata) integrale entità del credito dell’amministrazione comunale avversaria vantato nei confronti di diversi condebitori, ciascuno tenuto in relazione ai corrispondente diritto successorio dominicale, e non già della sola quota spettante all’odierna ricorrente;

che, in tal senso, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, nella parte in cui individua, nell’entità del credito dell’attore in sede revocatoria, il valore della causa ai fini della determinazione delle spese di lite, anche in presenza di più coobbligati;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come la sentenza d’appello sia stata pronunciata senza che fosse stata evocato in giudizio (in violazione dell’art. 331 c.p.c.) C.G., autore, unitamente alla V., della costituzione del fondo patrimoniale impugnata in questa sede e ritualmente chiamato a partecipare al giudizio di primo grado, quale litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.;

che, al riguardo, varrà richiamare la decisiva incidenza dell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui rileva come, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria (v. Sez. 3 -, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 – 01);

che, ciò posto, osserva il Collegio come, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare (Sez. 3 -, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325 – 02);

che, pertanto, dovendo procedersi alla rinnovazione del processo d’appello nel pìeno rispetto dell’integrità del contraddittorio (completato dalla evocazione di C.G.), occorre provvedere alla dichiarazione della nullità della sentenza impugnata, cui segue il rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA