Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32377 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18264-2017 proposto da:

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’Institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

R.A., M.S., ME.PA., L.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO RENZETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNA FANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1179/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27 settembre 2016 – 30 gennaio 2017 numero 1179 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto l’opposizione proposta da TRENITALIA S.p.A. avverso il precetto intimato da L.S., R.A., M.S., ME.PA. in forza della sentenza del Tribunale del lavoro di Milano numero 2098/2012, che aveva dichiarato la illegittimità del passaggio degli opposti, già dipendenti di TRENITALIA spa, alla società LE NORD (poi TRENORD)Srl, dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro con TRENITALIA spa e condannato quest’ultima alla loro riammissione in servizio, con le medesime mansioni e trattamento economico in precedenza goduto;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che la opposizione al precetto era fondata sulla natura risarcitoria del credito precettato, relativo alle retribuzioni maturate dopo la sentenza di primo grado; nell’assunto di Trenitalia dalla natura risarcitoria sarebbe derivata la inesistenza del credito, avendo i lavoratori già percepito identico trattamento retributivo da TRENORD Srl.

Osservava che tale questione era tuttavia irrilevante.

La sentenza, costituente titolo esecutivo, era sottratta al vaglio del giudice dell’opposizione, che avrebbe potuto conoscere soltanto delle vicende estintive del credito successive alla formazione del titolo giudiziale.

Il ricorso in opposizione al precetto, inoltre, non conteneva alcuna domanda di accertamento di tali vicende estintive: piuttosto, TRENITALIA sosteneva che il credito non sarebbe mai sorto perchè i dipendenti avevano ricevuto il medesimo importo delle retribuzioni da altro datore di lavoro.

Tali allegazioni – (pur a prescindere dal fatto che non era stata correttamente formulata una domanda di accertamento sul punto) – non erano state provate: TRENITALIA non aveva articolato alcuna richiesta istruttoria, limitandosi a produrre le buste paga emesse da TRENORD Srl, non accompagnate da un conteggio. La documentazione non consentiva una puntuale verifica sulla correttezza dei pagamenti e, soprattutto, non consentiva di ritenere provato l’intervenuto pagamento, specie in presenza di una specifica contestazione dei creditori, in quanto le buste paga erano atto di formazione unilaterale, non equiparabile ad una quietanza;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso TRENITALIA S.p.A., articolato in quattro motivi, cui hanno opposto difese con controricorso L.S., R.A., M.S., ME.PA.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che le parti ricorrenti hanno dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con gli artt. 414 e 434 c.p.c.. Con il motivo la società ha censurato la sentenza per avere contraddittoriamente, da un canto, ritenuto di non poter esaminare la questione dedotta ma unicamente i fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, dall’altro, accertato che le retribuzioni precettate erano quelle maturate dopo la sentenza costituente titolo esecutivo;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 414 e 434 c.p.c.. Oggetto di impugnazione è la affermazione che il ricorso in opposizione al precetto non conteneva alcuna domanda di accertamento delle vicende estintive del credito precettato. La società ha esposto che dalle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo – e riproposte in appello – e dallo sviluppo argomentativo (si deduceva che i lavoratori opposti avevano continuato a lavorare alle dipendenze di TRENORD srl, percependo retribuzioni corrispondenti a quelle precettate) si evinceva una domanda di accertamento funzionale all’accoglimento della opposizione, non essendo all’uopo necessario, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’utilizzo di formule sacramentali;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 414 c.p.c.. Si censura la statuizione sul difetto di prova del pagamento delle retribuzioni, evidenziando che erroneamente la sentenza affermava che il pagamento era stato oggetto di una specifica contestazione degli opposti, senza indicare quando ed in quali atti tale contestazione fosse stata formulata. I lavoratori, nel costituirsi nel primo grado, non avevano contestato l’avvenuto pagamento delle retribuzioni da parte di TRENORD; la generica contestazione dell’avvenuto pagamento e dei documenti prodotti (buste-paga) si rinveniva solo nella memoria di costituzione in appello. D’altro canto, l’affermazione dell’assenza di prova era smentita dalla produzione delle buste-paga di TRENORD relative al periodo di causa. La sentenza era parimenti viziata laddove censurava la mancanza di un conteggio: per ciascun lavoratore erano state prodotte le buste paga emesse da TRENORD per le mensilità da maggio 2012 a febbraio 2013; ciascun cedolino attestava la percezione da parte del lavoratore dei medesimi importi riportati nell’atto di precetto. Dal semplice confronto tra gli importi precettati e quelli indicati nelle singole buste paga risultava il fondamento dell’opposizione, senza necessità di alcun conteggio;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche relazione all’art. 1207, c.c., comma 2 e all’art. 2697 c.c.. Il motivo investe la affermata irrilevanza della natura (risarcitoria o retributiva) del credito precettato; la società assume che dalla natura risarcitoria di tale credito sarebbe derivata la detraibilità dell’ aliunde perceptum, il che avrebbe interamente assorbito l’importo precettato.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che invero:

– i primi due motivi colgono i passaggi argomentativi della sentenza impugnata secondo cui: il giudice della opposizione a precetto ha il potere di verificare le sole vicende estintive del credito precettato successive alla formazione del titolo giudiziale; nella fattispecie di causa mancava un domanda in tal senso.

Si rileva sul punto che nella fattispecie di causa TRENITALIA nell’opporsi al precetto deduceva vicende estintive successive alla formazione del titolo giudiziale, per quanto rilevato dalla stessa Corte territoriale laddove dà atto (pagina 2 della sentenza impugnata, primo capoverso) che il precetto riguardava le retribuzioni maturate dopo la pronunzia della sentenza costituente titolo esecutivo e che la ragione della opposizione consisteva nei pagamenti effettuati dal nuovo datore di lavoro (pagina 2 della sentenza impugnata, ultimo periodo); in sostanza, la vicenda sottoposta ai giudice della opposizione si era interamente svolta dopo la formazione del titolo giudiziale. Sul punto ricorre, pertanto, il vizio di falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. dedotto con il primo motivo di ricorso.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, il giudice dell’appello, ritenendo preclusiva all’esame delle ragioni di opposizione la mancanza della corretta formulazione di una domanda di accertamento delle vicende estintive successive alla formazione del titolo giudiziale, ha disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, deve misurarsi con l’effettiva volontà degli istanti, come emergente da una considerazione complessiva degli atti contenenti le domande giudiziali, in funzione della sostanza delle pretese, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (tra le altre, Cass., sez. 3, 06/04/2015 nr. 18989; Cass, sez. 3, 06/04/2006 mr. 9107, Cass. sez. 2 16/09/2004, n. 18653). Per quanto esposto nella stessa sentenza impugnata in relazione al primo motivo di appello (pagina due, ultimo periodo), il tenore della domanda era evidente nel senso dell’accertamento della inesistenza del credito precettato.

Erroneamente la Corte di merito ha rilevato, poi, (pagina 3 della sentenza, in fine) che con il ricorso in opposizione non si chiedeva l’accertamento di vicende estintive ma “l’affermazione secondo cui il credito de quo non sarebbe mai sorto”: il distinguo così operato attiene alla mera qualificazione giuridica della vicenda rappresentata con la opposizione alla stregua di fatto impeditivo ovvero fatto estintivo del credito precettato, qualificazione rimessa al giudicante sulla base di quanto compiutamente dedotto in fatto dall’opponente. Parimenti è fondato il terzo motivo di ricorso, che coglie la ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata consistente nel difetto di prova del pagamento delle retribuzioni da parte di TRENORD srl. Sul punto erroneamente la Corte territoriale ha valorizzato la natura di atto unilaterale delle buste paga, giacchè le buste paga provenienti da un terzo – e non dal medesimo datore di lavoro interessato ad avvalersene – costituiscono un elemento di prova del pagamento delle somme in esse indicate. Tale elemento di prova avrebbe dovuto essere posto in adeguata comparazione con le difese dei lavoratori e con le eventuali ragioni di contestazione del pagamento tempestivamente e specificamente opposte laddove la ratio decidendi della sentenza risiede esclusivamente ed erroneamente nella formazione unilaterale del documento e non in un giudizio di ponderazione di contrastanti elementi di prova.

In riferimento al quarto motivo di ricorso, la statuizione in sentenza della irrilevanza della natura risarcitoria del credito precettato, assunta da TRENITALIA, non appare una autonoma ratio decidendi ma, piuttosto, la premessa del successivo sviluppo argomentativo, censurato in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso. La statuizione, infatti, se intesa in senso assoluto resterebbe del tutto priva di motivazione.

Sotto questo profilo la censura è inammissibile per difetto di decisività.

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione affinchè si adegui nella decisione ai principi di diritto sopra esposti;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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