Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32377 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PEMETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI;

– ricorrente –

contro

SO.GE.A DI C.R.A. & G.V. SNC, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SIRTE, 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO NICOLAI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 19/3/2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato T.R. al pagamento, in favore della SOGEA di C.R.A. e G.V. s.n.c., di somme a titolo di premi non corrisposti in relazione a una polizza fideiussoria rilasciata dalla Fondiaria s.p.a. (per cui la società attrice svolgeva funzioni di agente) al fine di garantire il pagamento, da parte del T., dei ratei d’imposta dallo stesso dovuti in favore dell’amministrazione finanziaria, a titolo di INVIM riferita alla successione del fratello del T.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’impegno del T. alla corresponsione dei premi relativi alla polizza fideiussoria fosse indipendente dall’eventuale estinzione del credito principale, avendo le parti del contratto di garanzia subordinato la liberazione del T. alla consegna, da parte dello stesso, alla società garante, della polizza restituita dal creditore garantito, ovvero di altro documento proveniente dal medesimo creditore, idoneo ad attestare la liberazione della società garante da ogni responsabilità;

che, nel caso di specie, non avendo il T. tempestivamente provveduto al conseguimento e alla successiva consegna, alla società garante, della documentazione necessaria per la propria liberazione dall’obbligazione di pagamento dei premi, l’originaria domanda della Sogea, riferita al pagamento di premi maturati successivamente all’estinzione del debito principale, doveva ritenersi fondata;

che, avverso la sentenza d’appello, T.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la SOGEA s.n.c. di C.R.A. e G.V. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1936, 1939, 1941, 1944 e 1945 c.p.c., nonchè del principio di accessorietà della fideiussione, per avere la corte territoriale erroneamente affermato, dapprima, la sostanziale (o prevalente) riconducibilità del negozio dedotto in giudizio allo schema della fideiussione e, di seguito, concluso, contraddittoriamente, per la persistenza dell’obbligo del T. di corrispondere il corrispettivo per la prestazione di garanzia pur dopo l’avvenuta estinzione del debito principale, in palese contrasto con il principio dell’accessorietà della fideiussione che subordina l’efficacia della garanzia prestata dal fideiussore (e, conseguentemente, del corrispettivo allo stesso dovuto) alle sorti del rapporto principale;

che dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla società controricorrente in relazione alla pretesa nullità della procura ad litem rilasciata da ricorrente in favore del proprio difensore con riferimento all’odierno giudizio di legittimità;

che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se (come nel caso di specie) apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008, Rv. 606059 – 01);

che, nel merito, il ricorso è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una.compa-gnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638530 – 01);

che, ciò posto, varrà rilevare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente sottolineato l’avvenuta conclusione, tra le parti, di una contratto di assicurazione fideiussoria, i cui elementi di atipicità negoziale risultano vieppiù evidenziati nella parte in cui i contraenti hanno provveduto a specificare, in termini analitici, le forme e i modi attraverso i quali gli stessi hanno inteso regolare l’efficacia nel tempo della garanzia prestata dalla società odierna ricorrente (e la correlativa obbligazione del T. di corrisponderne il compenso), vincolandola, non già alla persistenza dell’obbligazione principale (secondo il derogato principio di accessorietà della garanzia), bensì al previsto obbligo del T., una volta estinto il debito principale, di procurarsi la polizza fideiussoria (o altra dichiarazione liberatoria equipollente) dal creditore garantito, e di provvedere successivamente alla relativa consegna alla società garante;

che, a fronte di tale espressa convenzione, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto che le parti abbiano formalmente provveduto a derogare al principio dell’accessorietà della garanzia, tipico della fideiussione, al fine di assicurare una diversa gestione temporale dell’impegno di garanzia prestato dalla società controricorrente (nella specie compensato dalla corrispondente persistenza dell’obbligo del T. di compensarne la maggior durata), tanto rappresentando, secondo la corretta ricostruzione interpretativa del giudice a quo, la migliore soddisfazione degli interessi delle parti (anche in ragione di una ricercata maggiore certezza documentale in ordine alla definizione dei rapporti in esame), da ritenersi per ciò stesso non immeritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.;

che, conseguentemente, del tutto infondata deve ritenersi l’odierna doglianza del T., nella parte in cui ha invocato il riconoscimento della nullità della polizza fideiussoria in esame in ragione del mancato rispetto del principio di accessorietà della fideiussione;

che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate – cui la memoria da ultimo depositata dal ricorrente non ha apportato contributi argomentativi di decisiva incidenza -, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controri-corrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019

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