Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32376 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13536-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

NUOVA SIET SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, 20 presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DE ROSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO LORENZO VIELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11 – 18 maggio 2016 numero 172 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la domanda proposta da M.G., dipendente della società NUOVA SIET S.p.A. dal 5 settembre 1974 al 28 settembre 1999, nei confronti della società datrice di lavoro, per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del diritto, il cui termine decorreva dal 23 giugno 1988, data in cui al M., all’esito di un accertamento di carattere preventivo, era stata diagnosticata una “ipoacusia trasmissiva”.

Disattendeva la prospettazione del lavoratore secondo cui egli non avrebbe potuto avere una ragionevole percezione della malattia prima della certificazione medica del 7 novembre 1998, ove si rilevava un “traumatismo acustico cronico”; sul punto osservava trattarsi di mero aggravamento della patologia già esistente e nota;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.G., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese la società nuova SIET S.p.A. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la società controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2935, 2946 e 2697c.c..

Con il motivo si censura la individuazione nella sentenza impugnata del momento di decorrenza della prescrizione, fatto coincidere con il rilascio del certificato del medico aziendale attestante una lieve ipoacusia.

Il ricorrente ha dedotto che il decorso della prescrizione deve individuarsi in ragione del momento di conoscibilità della natura professionale della malattia (ovvero del collegamento tra il danno e la attività lavorativa).

Ha assunto, inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 per non avere il datore di lavoro dimostrato, pur avendone l’onere, il momento di conoscenza dell’origine professionale della malattia.

Ha comunque esposto che la conoscenza del nesso eziologico era documentata soltanto dall’anno 2002 (con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio proposto nei confronti dell’INAIL) o al più dal 25 febbraio 1999 (data della domanda amministrativa all’INAIL) ovvero dal 7 novembre 1998 (data di redazione della certificazione medica ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata).

Ha, altresì, dedotto la violazione dell’art. 2935 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato, nell’individuare il dies a quo della prescrizione, il carattere permanente dell’illecito datoriale sicchè la prescrizione decorreva dalla data di cessazione della condotta inadempiente. Nella fattispecie di causa la condotta della NUOVA SIET S.p.A., violativi degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., si era protratta fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nell’anno 1999, nonostante la conoscenza del suo deficit uditivo.

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;

che questa Corte, a partire dall’arresto di Cass. civ. sez. lav. 08/05/2007 nr. 10441, ha enunciato il principio secondo cui in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia professionale trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente nei confronti dell’INAIL, per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell’assicurato: dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile.

Successivamente le Sezioni Unite di questa Corte, nell’arresto dell’11 gennaio 2008 nr. (OMISSIS), nel pronunziarsi sull’esordio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo, hanno parimenti riferito alla azione risarcitoria (ivi in discussione) i principi elaborati dalla sezione lavoro per il conseguimento della prestazioni assicurative per malattia professionale: nella motivazione si condivide l’orientamento (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004) secondo cui la “manifestazione del danno” da cui decorre il termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa professionale della lesione (S.U., sent. cit., punti 10.3.e 10.4).

Le Sezioni Unite nel citato arresto hanno enunciato, in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo, i principi della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale”, specificando che tali principi non aprono la strada alla rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l’altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca. In relazione al soggetto leso l’ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l’elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi.

In coerenza con tali principi questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 31/05/2010 nr. 13284) ha affermato anche in relazione alla responsabilità ex contractu del datore di lavoro, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata al dipendente nell’espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalla valutazioni soggettive dello stesso.

La sentenza impugnata non si è adeguata a tali principi, in quanto pur richiamando correttamente gli arresti di questa Corte sulla irrilevanza delle concrete valutazioni soggettive del danneggiato, nella sua indagine ha fatto coincidere il decorso della prescrizione con la diagnosi della malattia e fatto riferimento alla “esatta percezione del danno”.

In tal modo il giudice del merito non ha dato affatto conto della conoscibilità, parimenti necessaria, della origine professionale della malattia, omettendo di verificare se l’origine professionale, in ragione della patologia diagnosticata (ipoacusia trasmissiva), fosse desumibile alla stregua delle normali conoscenze scientifiche dell’epoca.

Deve altresì rilevarsi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l’illecito sia istantaneo (ancorchè con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito mentre ove l’illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente (Cass. sez. lav. 16/04/2018 nr. 9318; Cass. sez. lav. 30/03/2011 nr. 7172).

La Corte territoriale, pur dando conto di un aggravamento della malattia rispetto alla diagnosi del 23.6.1988, rilevabile dalla certificazione medica del 7.11.1998, non si è fatta carico di verificare se, alla stregua delle risultanze di causa, la condotta inadempiente si fosse esaurita al momento della prima diagnosi della malattia o se, piuttosto, essa si fosse protratta, potendo l’aggravamento assumere rilievo indiziante in tal senso, sì da procrastinare, per quanto qui rileva, il decorso del termine di prescrizione;

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex

art. 375 c.p.c. e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bari affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti ed alla applicazione dei principi di diritto sopra esposti;

che il giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Bari

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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