Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32376 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22057-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO BOCCHETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2018 della CORTE D’APPEI D di MILANO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 /09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 24/1/2018, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale M.R. (debitore dell’agenzia attrice) e Ma.Ma. avevano costituito un fondo patrimoniale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dall’Agenzia delle Entrate, attesa la sufficienza del carattere contestato del credito dedotto in giudizio, nonchè la mera conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio costituito, per l’Agenzia creditrice, dal compimento dell’atto revocando;

che, avverso la sentenza d’appello, M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di affermare (e, dunque, di accertare) l’effettiva consapevolezza, da parte del M., di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell’Agenzia delle Entrate mediante la costituzione del fondo patrimoniale, con la conseguente pronuncia della revoca dell’atto impugnato in assenza del necessario presupposto rappresentato dall’elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore;

che il motivo è inammissibile;

che, ai riguardo, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia espressamente sottolineato – ferma la circostanza del compimento dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in epoca posteriore al sorgere del credito – l’avvenuta acquisizione, sulla base degli elementi probatori assunti in giudizio, della dimostrazione dell’avvenuta conoscenza, da parte del M., prima della costituzione del fondo patrimoniale revocando, dell’esistenza di un accertamento fiscale nei suoi confronti in relazione agli anni d’imposta 20042005, con la conseguente attestazione della piena conoscenza, da parte dello stesso M., della circostanza per cui la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe provocato maggiori difficoltà, per il creditore, in vista della soddisfazione del proprio credito;

che, ciò posto, varrà rilevare come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte dei provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – abbia allegato un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il M. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, con particolare riguardo alla mancata correlazione del discorso critico del ricorrente al punto della motivazione concernente l’espressa menzione dell’avviso ch’ebbe a rendere il M. edotto dell’accertamento fiscale condotto a suo carico (cfr. le righe da 3 a 16 della pagina 4 della sentenza impugnata);

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019

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