Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32374 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28001-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3785/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 10-26 maggio 2016 nr. 3785 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da V.G., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) per la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale maturata in relazione al periodo dall’1 aprile 2002 al luglio 2003 (decorsi tre mesi dalla scadenza del CCNL 1998/2001);

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MIUR, articolato in un unico motivo, al quale V.G. non ha opposto difese;

che con decreto del 16 febbraio 2016, comunicato dalla Cancelleria al MIUR il 5 marzo 2018, il Presidente di questa sezione ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso, assegnando il termine di giorni 60 per l’adempimento, rilevando la nullità della notifica in quanto eseguita presso il difensore del V. costituito nel primo grado invece che alla parte personalmente, rimasta contumace in appello;

che l’ordine è rimasto ineseguito;

che la proposta del relatore è stata comunicata al MIUR – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art.380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il Ministero ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione: del CCNL comparto scuola 2002/ 2005, art. 1, comma 5, del D.L. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48, dell’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Ha impugnato la sentenza per aver ritenuto non necessaria al perfezionamento del diritto alla erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale la stipula di un accordo negoziale successivamente alla scadenza del contratto collettivo, secondo le modalità del D.L. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48, richiamati dal CCNL 2002/2005, art. 1, comma 5, nonchè per avere ritenuto cumulabile la indennità di vacanza contrattuale con gli aumenti contrattuali, riconosciuti con decorrenza retroattiva all’atto del successivo rinnovo del contratto.

che in via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica, reso da questa Corte sul rilievo della nullità della prima notifica (avvenuta alla parte, contumace in appello, presso e nel domicilio del difensore costituito nel primo grado; cfr. Cass. civ., SU 29.4.2008 nr. 10817).

In tale eventualità si verifica la inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio ricavabile dall’art. 371 bis c.p.c.(CASS.,sez. trib. 25/07/2012 nr. 13094).

che essendo da condividere il rilievo sul punto del relatore il ricorso deve essere definito in rito;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione dell’ intimato;

che non può trovare applicazione nei confronti dell’ Amministrazione dello Stato nonostante la pronunzia di inammissibilità della impugnazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. nr. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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