Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32373 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesca Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24711-2016 proposto da:
R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI
ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DIRECT LINE INSURANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5238/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 R.B. convenne la società Direct Line Insurance s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo dovuto in virtù di una polizza di assicurazione contro il furto di un autoveicolo.
2. Con sentenza 28 novembre 2011 n. 23218 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
Con sentenza 6 settembre 2016 n. 5238 la Corte d’appello di Roma respinse gravame.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.B. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
La Direct Line Insurance ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Improcedibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, dal momento che questo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per l’omesso deposito, parte ricorrente, di una copia autentica del provvedimento impugnato.
1.2. Come noto, il ricorso per cassazione non è procedibile ove il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento impugnato (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha depositato una copia della sentenza impugnata che:
-) è priva dell’attestazione di autenticità apposta dalla cancelleria;
-) ove mai la copia depositata fosse stata estratta dal sistema informatico della cancelleria della Corte d’appello, essa è comunque priva dell’attestazione di conformità, sottoscritta dal difensore (ex multis, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 01), attestazione necessaria dal momento che nel giudizio di cassazione, al quale non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore della L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter,. (così Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01).
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) condanna R.B. alla rifusione in favore di Direct Line Insurance s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.700, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di R.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018