Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32373 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20682/2018 R.G. proposto da:

D.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ruocco;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 8585/17 del Tribunale di Foggia depositata il

5 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Avv. D.V. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso ex art. 700 – bis c.p.c. dallo stesso proposto contro T.M.G. per la liquidazione degli onorari spettanti per l’attività giudiziale espletata in suo favore, in parziale accoglimento della domanda ha liquidato in favore dello stesso l’importo di Euro 1.955, oltre interessi ed accessori, al netto della somma di Euro 2.520 di cui ha ritenuto comprovato, dagli assegni prodotti, il già avvenuto pagamento in acconto.

L’intimata ha depositato “memoria di costituzione”.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. per avere il giudice a quo ritenuto provato il versamento in acconto anche della somma di Euro 520 portata da assegno bancario in realtà non rilasciato in favore di esso istante, ma di altro soggetto (l’Avv. Andrea Ruocco).

2. La censura è inammissibile.

Risulta invero inosservato l’onere di specifica indicazione del documento su cui il ricorso si fonda ex art. 366 c.p.c., n. 6 (al cui mancato rispetto non può certo sopperire la memoria difensiva ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2, finalizzata solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente).

Il ricorrente si limita invero a richiamare il documento (assegno bancario di Euro 520) su cui poggia le svolte argomentazioni critiche, senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti.

Quanto a quest’ultimo onere mette conto precisare, in relazione a quanto al riguardo dedotto in memoria, che non è sufficiente l’aver ricordato, in ricorso, che si trattava di assegno prodotto dalla resistente unitamente alla propria memoria difensiva nel giudizio di primo grado e che a fronte dello stesso fu emessa fattura.

La norma richiede, infatti, così come costantemente interpretata in relazione alla propria ratio e alla finalità perseguita, che si provveda anche alla individuazione dell’atto o documento su cui il ricorso si fonda con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

L’intimata non ha svolto rituale difesa nella presente sede, di tal che non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Deve infatti considerarsi inammissibile la memoria di costituzione sopra menzionata, in quanto tardivamente depositata, al di là dei termini fissati per il deposito di controricorso, e peraltro nemmeno notificata.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 ottobre 2016, non può trovare applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15/12/2016 tra il Consiglio nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è disposto che “per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente”.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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