Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3237 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIZZA 92 – PALAZZO TETTAMANTI, presso lo studio

dell’avvocato legale MASTROROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PARATO VINCENZO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, USL LECCE/(OMISSIS) IN

LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2644/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

udito l’Avvocato Vincenzo PARATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5 giugno 2003 R.A., infermiera professionale esponeva che era stata assunta con convenzione per 24 ore settimanali dalla ex USL di Lecce n. (OMISSIS) per comporre l’equipe del GOT (Gruppo Operativo per le Tossicodipendenze) istituito dal Comitato di Gestione con Delib. 21 dicembre 1990. Il rapporto convenzionale era stato prorogato con atti deliberativi succedutisi senza soluzione di continuita’ e la durata dell’impegno lavorativo era stato progressivamente elevato sino a raggiungere 36 ore settimanali dal 1 giugno 1998, giusta Delib. 18 maggio 1998, n. 2417. Deduceva ancora la ricorrente che il rapporto sin dall’inizio si era atteggiato come subordinato, stante il controllo esercitato sulla sua attivita’ dal Dirigente socio – sanitario e l’obbligo di rispettare i turni di servizio predisposti dal Dirigente del servizio, sicche’ le convenzioni stipulate finivano per dissimulare un rapporto di pubblico impiego, istituitosi formalmente solo il 17 dicembre 2001. Tutto cio’ premesso, chiedeva che venisse accertato l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, nel periodo compreso tra il 1 giugno 1991 ed il 16 dicembre 2001, e che la ex USL Lecce n. (OMISSIS) e l’Azienda USL Lecce n. (OMISSIS) venissero condannate al pagamento delle differenze retributive spettanti ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., avendo espletato con continuita’ mansioni sussumibili nella categoria C (ex (OMISSIS) livello qualifica professionale) del vigente contratto nazionale di lavoro del settore sanita’, sino alla data dell’effettiva assunzione oltre accessori, nonche’ alla regolarizzazione assicurativa.

Dopo la costituzione della USL n. (OMISSIS) di Lecce e dell’Azienda di Lecce in liquidazione coatta amministrativa, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito chiedevano il rigetto della domanda, il Tribunale del Lavoro di Lecce rigettava la domanda della R., compensando tra le parti le spese di lite. In particolare il primo giudice riteneva improseguibile la domanda di condanna formulata nei riguardi della ex USL di Lecce n. (OMISSIS), in quanto a seguito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi in via concorsuale per il recupero del credito; accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione per le pretese riguardanti il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e rigettava per il residuo periodo la domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro, alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 sia quella diretta alle differenze retributive.

A seguito di gravame della R. e dopo la costituzione dell’Azienda sanitaria, che ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha nuovamente chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda della lavoratrice, la Corte d’appello di Lecce con sentenza del 27 dicembre 2007 accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto condannava l’ASL Lecce n. (OMISSIS) al pagamento in favore di R.A. delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. tra quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore sanita’ pubblica per un infermiere professionista(Categoria C – gia’ (OMISSIS) livello qualifica professionale nel 2001) e quanto percepito in rapporto ad un impegno lavorativo di 36 ore settimanali dal 1 luglio 1998 al 6 dicembre 2001, oltre interessi legali sui singoli ratei differenziali dal dovuto al saldo. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava – per quanto rileva in questa sede di legittimita’ – che con riferimento alla giurisdizione doveva ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 stabilirsi una azionabilita’ davanti a giudici diversi in relazione all’epoca di maturazione dei diritti vantati, dei crediti per differenze retributive in genere e per mansioni superiori maturati prima e dopo il 30 giugno 1998, nonche’ delle retribuzioni spettanti ex art. 2126 c.c.. Per il periodo successivo al 30 giugno 1998 doveva inoltre reputarsi provata la natura del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la R. e l’USL di Lecce, che emergeva tra l’altro dalle schede di rivelazione delle presenze, attestanti che essa R. soggiaceva a costanti controlli circa il rispetto dell’orario di lavoro, e dalla necessita’ di rispettare rigorosamente i turni di lavoro per la realizzazione degli scopi istituzionali dell’Azienda.

Avverso tale sentenza R.A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Non si sono costituiti ne’ l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale Lecce n. (OMISSIS) ne’ l’USL Lecce n. (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso R.A. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, lamentando che la Corte territoriale ha errato nel non ravvisare nel caso in esame la sussistenza di un illecito permanente, che avrebbe dovuto comportare la devoluzione al giudice ordinario dell’intera controversia in ragione del momento di cessazione della permanenza, e non invece limitatamente al periodo successivo al 30 giugno 1998. Ed invero si era in presenza di un rapporto di pubblico impiego dissimulato, sorto sulla base di un titolo non consentito dalla legge per le esigenze da soddisfare e che per volonta’ dell’amministrazione si era protratto nel tempo dopo la data del 30 giugno 1998; data questa alla quale ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (ed ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17) doveva farsi riferimento ai fini del riparto della giurisdizione. La condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive per l’attivita’ svolta si poneva poi come domanda consequenziale risarcitoria non suscettibile di incidere sulla declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso e’ infondato e, pertanto, va rigettato.

Questa Corte di cassazione ha, anche di recente, statuito che in tema di lavoro pubblico c.d. “privatizzato”, ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), non puo’ essere invocata la fattispecie dell’illecito permanente – che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicche’ rispetto ad essa e’ il momento della cessazione della permanenza che rileva per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione – in una controversia in cui sia dedotta l’illiceita’ della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo, giacche’ la anzidetta pretesa e’ originata non da un unico fatto generatore, ma da comportamenti – e cioe’ prestazioni di lavoro subordinato – che si esplicano in distinte unita’ temporali, ciascuna della quali va considerata a se’ stante (posto che i modi di esplicazione dell’una nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009 n 10669).

L’indicata statuizione, volta a ribadire i dieta di altri pronunziati va riaffermata in questa sede in ragione dei compiti di nomofilachia assegnati a questa Corte di Cassazione, non risultando le ragioni poste a base del ricorso capaci di metterne in dubbio la validita’ (cfr. tra le tante : Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26018 ed, in precedenza, Cass., Sez Un., 29 aprile 2008 n. 10819, che in una fattispecie avente profili di analogia con quella in esame ha ritenuto che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con riferimento alle controversie “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, cio’ che rileva e’ il dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata sicche’ nel caso di domanda retributiva relativa a rapporto di fatto alle dipendenze della P.A., con riguardo a periodi precedenti e successivi alla suddetta data, opera il criterio del frazionamento della giurisdizione, restando escluso che l’inadempimento datoriale possa costituire un illecito permanente – con conseguente rilevanza dell’epoca della sua cessazione – non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati, ma traendo gli stessi fondamento in ciascun periodo del rapporto ne quale sono maturati). La sentenza impugnata non merita alcuna censura neanche in relazione al riconoscimento della natura subordinata del rapporto della R., essendo pervenuta a tale giudizio dopo avere correttamente delineato il discrimine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e dopo avere indicato le risultanze istruttorie che attestavano detta natura. Ne consegue che la decisione della Corte territoriale, per essere adeguatamente motivata, priva di salti logici e rispettosa dei principi giuridici e i criteri qualificatori della subordinazione, si sottrae alle critiche che le sono state mosse in ricorso.

Per concludere – previo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario per il periodo successivo al 30 giugno 1998 e non per il principio precedente alla suddetta data in conformita’ del sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale – il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione puo’ essere emessa con riferimento alle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione dei soggetti dalla R. chiamati in causa.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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