Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3237 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3237 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 14315-2016 proposto da:
PISTOLESI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTAVIANO 42 INT 5, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO
DI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO
FIASCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ELIPSO FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

DI LORENZO GIUSEPPE;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il
29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

La Elipso Finance in data 31/7/2015 ha proposto opposizione
avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del
notaio Bruna Pistolesi, in qualità di delegata dal G.E. presso il
Tribunale di Velletri, emesso in data 4/3/2015, e nell’ambito
della procedura esecutiva n. RGE 295/2006.
In particolare l’opponente lamentava la misura eccessiva delle
somme riconosciute all’ausiliario del giudice, non essendo
conforme a quanto disposto dal DM n. 313/1999.
L’opposta nel costituirsi in giudizio evidenziava che aveva già in
precedenza, e precisamente in data 16/3/2015, inoltrato una
richiesta di pagamento alla società opponente, la quale in data
26/3/2016, a seguito anche della ricezione di copia del
provvedimento impugnato, aveva provveduto al pagamento di
quanto liquidato.
Eccepiva pertanto l’inammissibilità dell’opposizione, sia perché
avverso il decreto vi era stata acquiescenza da parte della
debitrice, sia in quanto l’opposizione doveva ritenersi
tardiva mente proposta.
Nel merito sosteneva la legittimità della liquidazione in quanto
avvenuta in conformità dei criteri di legge, tenuto conto della
varie attività svolte.
Il Tribunale di Velletri nella persona del giudice monocratico
designato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del
29/4/2016 accoglieva il ricorso, e riduceva l’onorario dovuto

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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

alla professionista, riconoscendo la somma di C 3.907,00 oltre
oneri accessori.
Dopo avere disatteso l’eccezione di intervenuta acquiescenza al
provvedimento, sul rilievo che la società opponente aveva fatto
fronte ad un’obbligazione scaturente a un provvedimento

l’eccezione di decadenza dall’opposizione.
Il novellato art. 170 del DPR n. 115/2002, oltre a non
prevedere più l’obbligo di comunicazione del decreto di
liquidazione, ai fini del decorso del termine di venti giorni per
l’opposizione ( secondo la precedente formulazione), non
contiene più alcun riferimento a tale termine.
Pertanto stante l’inapplicabilità del termine di trenta giorni di
cui all’art. 702 quater c.p.c., come invece suggerito dalla
Circolare del Ministero della Giustizia del 7/11/2012 n. 3442,
ed in assenza di indicazioni di segno diverso nella disciplina di
cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, doveva ritenersi che
l’opposizione in esame fosse svincolata da un preciso termine
decadenziale, potendo quindi essere proposta entro il termine
ordinario di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.
Nel merito, rilevava che non appariva comprensibile a quali
attività corrispondesse la voce della parcella ” Altre attività
delegate”, ed essendosi fatto ricorso per la liquidazione delle
attività di cui all’art. 2 co. 2 del suddetto DM ad un’aliquota
massima, a fronte di una procedura esecutiva molto semplice.
Per l’effetto riteneva non dovute le somme richieste per” Altre
attività delegate” e riduceva i compensi per le attività di cui
all’art. 2 co. 2 alla minor somma di C 1.275,00.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso Pistolesi
Bruna sulla base di tre motivi.
Elipso Finance ha resistito con controricorso.

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munito di provvisoria esecutività, riteneva altresì infondata

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 20681 del 31
agosto 2017 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Di Lorenzo Giuseppe che era stato parte anche del
giudizio di opposizione, rivestendo quindi la qualità di
litisconsorte necessario, ed a tanto la parte ricorrente ha

Il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione
dell’art. 170 del DPR n. 115 del 2002 nonché dell’art. 15 del D.
Lgs. n. 150 del 2011 è infondato.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non è
stato pronunziato dal Capo dell’Ufficio, e nella specie quindi dal
Presidente del Tribunale di Velletri, ma da un diverso giudice
monocratico, dal primo delegato.
Trattasi quindi di una violazione di una regola di competenza
funzionale che si ripercuote sulla validità del provvedimento
stesso.
Premessa la non pertinenza dei precedenti richiamati in
motivo, i quali concernono la diversa ipotesi in cui la decisione
sull’opposizione de qua sia decisa dall’ufficio giudiziario in
composizione collegiale anziché da un giudice monocratico,
come appunto richiesto dalla norma, ritiene il Collegio che
debba darsi seguito ai principi già espressi in varie occasioni da
questa Corte.
Ed, infatti, Cass. n. 9879/2012 ha affermato che “In tema di
spese di giustizia, stante la previsione secondo cui, quando è
proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso
a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario
procede in composizione monocratica (D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 170), la competenza a provvedere appartiene ad un
giudice singolo del tribunale oppure della corte d’appello (a
seconda dell’appartenenza del magistrato che ha emanato il

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provveduto.

decreto di liquidazione oggetto di impugnazione), ed il giudice
monocratico va identificato con il presidente dell’ufficio
giudiziario o con il giudice da lui delegato (Cass. pen., Sez.
Un., 16 febbraio 2007, n. 6817). E poichè nell’ambito del
medesimo ufficio giudiziario – tribunale o corte d’appello – non

giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna degli
affari in base alle tabelle di organizzazione dell’ufficio (Cass.,
Sez. 3, 3 aprile 2001, n. 4884), va escluso che costituisca
ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di
opposizione al provvedimento di liquidazione, il fatto che essa
sia stata emessa da un giudice addetto al tribunale anzichè dal
presidente dello stesso” (conf. Cass. n. 18080/2013).
Deve quindi escludersi che quanto dedotto dalla ricorrente
possa determinare l’invalidità del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 54 della legge
n. 69 del 2009, nonché dell’art. 168 del DPR n. 115/2002 e
dell’art. 702 quater c.p.c.
Deduce la ricorrente che erroneamente l’ordinanza gravata ha
affermato che, per effetto delle modifiche apportate alla norma
di cui all’art. 170 del DPR n. 115 del 2002, oggi l’opposizione
promovibile nei confronti del decreto di liquidazione dei
compensi dell’ausiliario del giudice sarebbe svincolata da
qualsivoglia termine di decadenza, occorrendo avere
unicamente riguardo alla maturazione della prescrizione
decennale.
Il motivo è fondato.
A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla
Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio
2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.

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sono configurabili questioni di competenza tra presidente e

34, comma 17, D. Lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte
in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta
comunicazione, previsto dall’art. 170 DPR 30 maggio 2002 n.
115, per la proposizione dell’opposizione al decreto di
liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all’art. 54,

cost.
In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che
l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle
spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il
termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni
stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in
prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema
del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n.
234/2016).
Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, ritenendo
l’assenza nel sistema di un termine decadenziale per la
proposizione dell’opposizione, sicchè il provvedimento
impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di
Velletri, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame
dell’opposizione, previa verifica della tempestività della stessa,
sulla base del suesposto principio.
L’accoglimento

del

secondo

motivo

determina

poi

l’assorbimento del terzo motivo, con il quale la ricorrente
lamentava la violazione dell’art. 4 co. 2 del DM n. 313 del 1999
e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, quanto alla correttezza
dei criteri seguiti per la liquidazione dei compensi in sede di
opposizione, ed in merito alla mancata acquisizione degli atti
della procedura esecutiva, al fine di valutare la natura e la
consistenza dell’attività per la quale era chiesta la liquidazione.

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commi 1 e 4, I. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all’art. 76

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia
al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018
Il Presidente

per le spese di legittimità.

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