Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3237 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.07/02/2017), n. 3237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 27532/12) proposto da:
S.p.a. RETE FERROVIARIA ITALIANA, (c.f.: (OMISSIS)), in persona
dell’institore e legale rappresentante pro tempore avv.
S.V.; rappresentata e difesa in forza di procura a margine del
ricorso, dall’avv. Michele Roma; elettivamente domiciliate presso lo
studio del predetto in Roma, piazza Cavour 17;
– ricorrente –
contro
S.n.c. M. & C. di M.A. & C. (c.f.:
SNTNBL32C26D542P); in persona del legale rappresentante pro tempore
M.A.; rappresentata e difesa dall’avv. Giovan Paolo
Ruggeri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto
in Roma, corso Francia n. 197 (studio legale avv. Silvia Galletti),
in forza di procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 492/2011 della Corte di Appello di Perugia;
deliberata il 29/09/11; depositata il 12/10/11; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
udito l’avv. Rauso, munito di delega dell’avv. Roma, per la
ricorrente;
udito P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le Ferrovie dello Stato – società di Trasporti e servizi per azioni, poi trasformatasi in Rete Ferroviaria Italiana spa – citò la snc M. & C. di M.A., per sentir accertare che la stessa occupava abusivamente una porzione di terreno attinente al demanio ferroviario ed alla fascia di rispetto, chiedendo che la stessa fosse condannata alla demolizione dei manufatti; pose a base della richiesta l’ammissione del M., nella qualità di legale rappresentante della società, contenuta in una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio datata (OMISSIS), con la quale il predetto aveva ammesso di aver effettuato opere abusive su terreno delle Ferrovie dello Stato. La società contestò la valenza confessoria di tale atto e oppose di ritener vincolante al fine della individuazione della illecita occupazione, un atto di confinazione operato in contraddittorio tra le parti nel 1966.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò la società al pagamento di Euro 5.800,00.
La Corte di Appello di Perugia, decidendo sull’appello della M. & C., per quello che ancora interesse in questa sede, con sentenza definitiva n. 491/2011, riformò la decisione del Tribunale, negando valore confessorio all’atto notorio del 1993 relativamente allo sconfinamento, che sarebbe risultato poi inesistente, alla luce di due consulenze tecniche fatte eseguire in grado di appello.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso le Ferrovie Dello Stato, facendo valere due motivi, illustrati da successiva memoria; ha risposto la M. & C. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1 – Con il primo motivo la ricorrente assume che la Corte distrettuale avrebbe deciso ultra petita o comunque ammettendo una nuova eccezione in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che nel corso del giudizio di primo grado la questione dell’illegittimo sconfinamento non sarebbe mai stata posta in discussione
p.1.a – Il mezzo presenta profili di inammissibilità in quanto non riporta il contenuto delle difese della società in primo grado, che costituivano il parametro per affermare o meno l’esistenza di una decisione resa ultra petita; peraltro la sentenza definitiva, qui oggetto di esame, a fol. 7, p. 2, richiamando il contenuto della decisione di primo grado, ha affermato che il Tribunale aveva accolto la domanda di retrocessione e risarcimento dei danni, proprio sulla base della ricordata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, dandone rilievo esclusivo sia in ordine alla legittimazione passiva della società sia relativamente alla circostanza che le opere abusive, colà ricordate, non erano state realizzate su terreno di proprietà della pretesa usurpatrice. Già considerando questo solo profilo appare evidente che la questione dello “sconfinamento” apparteneva sin dall’inizio alla res dubia e quindi la valutazione della sua incontestabilità ben poteva costituire oggetto di appello, come in effetti avvenuto (vedi fol. 8, p. 3 della sentenza di appello): ne consegue che nella fattispecie deve darsi continuità all’indirizzo interpretativo secondo cui le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (vedi, ex multis: Cass Sez. Un. 2951/2016).
p. 2 – Con il secondo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2730 c.c. e segg., nonchè la presenza di una motivazione “omessa o contraddittoria” in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell’interpretare la sentenza del Tribunale circa il valore da attribuire alla più sopra richiamata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del 1993: assume la parte ricorrente che il Tribunale esaminò tale atto solo al fine di trovare conferma circa la persistente legittimazione passiva della società allora convenuta e non già per dimostrare l’avvenuto sconfinamento, da considerarsi, sempre secondo la ricorrente, come fatto pacifico; tale deduzione soffre però degli stessi vizi di aspecificità (sub specie del canone di autosufficienza del ricorso in cassazione) già sopra messi in evidenza.
p.2.a – Ritiene altresì la ricorrente che la Corte di Appello, senza alcuna giustificazione, avrebbe pretermesso l’esame di un documento decisivo per la controversia, rappresentato dalla missiva del 22 dicembre 1995 con la quale la società avrebbe ammesso esplicitamente l’occupazione della proprietà ferroviaria: in contrario va rilevato che, anche se la fattispecie è stata affrontata erroneamente dalla Corte distrettuale in termini di inammissibilità ai fini delimitativi di un atto di ricognizione del diritto di proprietà, mediante il richiamo all’art. 1988 c.c. (mentre nella materia di regolamento dei confini – è ammissibile ogni prova, da sottoporsi al prudente apprezzamento del giudice) il mezzo presenta, come il precedente, profili di inammissibilità perchè non ne viene riportato il contenuto “confessorio”; il mezzo è, per altro verso, infondato, perchè la corte distrettuale ha negato in via generale un valore costitutivo della proprietà altrui e confessorio dunque dello sconfinamento, a tutti quegli atti a firma della società con la quale si era acceduto alla riconfinazione in modo non corrispondente ai reali confini, accertati mediante consulenza tecnica: principio dunque che doveva estendersi, quale che ne fosse il contenuto – rimasto, ripetesi, inesplorato – della ricordata missiva del 22 dicembre 1995 in assenza della produzione dei titoli di proprietà (vedi fol. 11 della ricordata pronuncia.
p. 3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che determina in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017