Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32368 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3226-2017 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIETRO ALBERTO IPPOLITO;
– ricorrente –
contro
SE.GI., ITALFONDIARIO SPA, S.M., S.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 579/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 22/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.
Fatto
RITENUTO
che P.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata in data 22 luglio 2016 e notificata in data 11 novembre 2016, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2038 del 2015, rigettando la domanda di risarcimento danni proposta da P.A. nei confronti di Se.Gi.;
che gli intimati Se.Gi., Italfondiario s.p.a., S.M. e S.R. non hanno svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica;
che in prossimità dell’adunanza della Sesta sezione civile del 10 maggio 2018, fissata per la decisione, è pervenuta la rinuncia al ricorso della ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO
che la volontà abdicativa della parte ricorrente risulta espressa nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, prevalendo tale volontà sull’improcedibilità del ricorso, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che tanto è escluso dalla rinunzia (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/07/2008, n. 19514);
che non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva delle parti intimate, nè al raddoppio del contributo unificato che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018