Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32366 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 13/12/2018), n.32366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11639-2017 proposto da:

IDeA FIMIT – Società di gestione del Risparmio, Società per Azioni

(già FIMIT SGR S.P.A.) C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI n. 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO VITO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NIINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI

ALESSANDRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 19078/2011, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo in origine monitoriamente azionata dalla società Idea Fimit Sgr s.p.a. di pagamento di somma a titolo di “ratei di indennità di occupazione pattuiti e maturati dal marzo 2001 a marzo 2008 compreso”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Idea Fimit Sgr s.p.a. propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Dagli atti del processo non risulta dalla ricorrente invero depositata nella Cancelleria di questa Corte copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, in violazione di quanto prescritto all’art. 392 c.p.c., comma 2, n. 2.

Va al riguardo altresì osservato che nel ricorso si dà espressamente atto che la sentenza impugnata è stata “notificata in data 28.2.2017”.

Orbene, come questa Corte ha – anche a Sezioni Unite – più volte avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il ricorrente espressamente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, senza produrre la relativa relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

L’art. 369 c.p.c. sancisce infatti l’improcedibilità del ricorso senza alcuna eccezione nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione.

A tale stregua, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno dell’esercizio del diritto d’impugnazione rispetto al termine breve decorrente da quella notificazione questa Corte deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata (v. Cass., 14/1/2014, n. 526; Cass., 3/7/2014, n. 15273; Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

La previsione in argomento è infatti funzionale al riscontro da parte di questa Corte della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicata formale (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia autentica della sentenza impugnata con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, nella specie invero non avvenuta, dovendo per altro verso escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Nè d’altro canto tale relata risulta nella disponibilità di questa Corte in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Ministero dell’ Economia e delle Finanze, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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