Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32365 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28963/2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba
Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Francesco Ricciardi,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandro
Ferrara;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2019 dal Cons. Dott. Marco Marulli.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. S.A. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dalla medesima ai fini del riesame ai sensi dell’art. 742 c.p.c. e art. 15 DIRCE 2008/115 del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Roma, ha respinto la relativa istanza e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1986, n. 298, art. 14, nonchè dell’art. 737 c.p.c., avendo il decidente assunto l’impugnata determinazione in violazione del principio del contraddittorio senza procedere alla fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti, e ciò malgrado questa Corte abbia statuito che la disamina delle predette istanze, in ragione della diretta applicabilità nell’ordinamento interno dell’istituto del riesame come regolato dall’art. 15 DIRCE 2008/115, avvenga in difetto di una specifica disciplina interna nelle forme degli artt. 737 c.p.c. art. 737; 2) della violazione dell’art. 15 DIRCE 2008/115, dell’art. 5 CEDU e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della UE, avendo il decidente assunto l’impugnata determinazione in violazione del diritto di difesa della parte senza cioè consentire all’istante di potersi valere di una difesa tecnica.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. In considerazione della questione posta con il primo motivo di ricorso reputa il collegio di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
3. Peraltro nelle more va ordinata pure la rinnovazione della notificazione attesane la nullità per essere stata notificato il ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, quantunque dagli atti non consti che questa avesse assunto il patrocinio dell’amministrazione convenuta nelle fasi di merito a mezzo della competente avvocatura distrettuale (Cass., Sez. I, 29/12/2005, n. 28852).
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della I Sezione Civile.
Dichiara la nullità della notificazione, ne ordina la rinnovazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019