Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32363 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. un., 13/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Luigi – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giobanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11993-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n.

182/2018 depositata il 16/04/2018 nella causa tra:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO SCAGLIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIDERNO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2018 dal Consigliere LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DEL

CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione

del giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO

che:

1. F.F., al fine di realizzare un desiderio del defunto padre, dichiarò al Comune di Siderno di essere disposto alla cessione gratuita di un’area divenuta di sua proprietà iure hereditatis, a condizione che vi fosse realizzata una piazza e che la stessa fosse intitolata al suo congiunto;

– con Delib. 16 luglio 1997, il Comune deliberò di accettare la proposta, e di corrispondere il prezzo simbolico di Lire 21.000 quale corrispettivo per la cessione;

– nel 2015 il F. incardinò un giudizio dinanzi al Tribunale di Locri al fine di ottenere dal Comune la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, a causa dell’omessa realizzazione di quanto concordato.

2. Con ordinanza dell’8 marzo 2016 il Tribunale di Locri dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo, fondando la pronuncia declinatoria della giurisdizione sul richiamo all’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), sul presupposto che, nel caso di specie, si vertesse in materia di esercizio di potestà pubbliche, e in particolare di accordi e comportamenti “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

– il F., anche al fine di evitare che l’occupazione perdurasse per il tempo utile all’usucapione, riassunse il giudizio dinanzi al T.A.R. Calabria;

– il Comune, ancorchè ritualmente intimato, non si costituì in giudizio.

3. Il T.A.R. Calabria, con ordinanza adottata all’esito dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2018 e pubblicata il 16 aprile 2018, ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione sostenendo che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.

Preliminarmente, in ordine alla tempestività del conflitto, il tribunale amministrativo osserva che:

– all’esito dell’udienza pubblica del 24 maggio 2017 fosse stata adottata l’ordinanza n. 674/2017 con la quale, rilevata l’assenza in atti di documenti attestanti le modalità e le circostanze di tempo in cui era iniziata l’occupazione dell’area nonchè lo stato attuale della stessa, era stata disposta l’acquisizione di una documentata relazione circa la vicenda in esame;

– alla successiva udienza pubblica del 10 gennaio 2018 il ricorrente aveva disconosciuto le firme apposte sulle quietanze del 16 marzo 2004 e dell’11 settembre 2003, depositate dal Comune di Siderno in esecuzione dell’ordine istruttorio;

– alla medesima udienza, previo rilievo officioso della questione di giurisdizione, la causa era stata trattenuta in decisione.

Il tribunale amministrativo segnala che la questione di giurisdizione è stata tempestivamente sollevata, interpretando l’art. 11 c.p.a., comma 3 che, quale termine ultimo, fa riferimento alla prima udienza- alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, sicchè il limite oltrepassato il quale il rilievo d’ufficio del proprio difetto di giurisdizione resta precluso al giudice indicato è la prima udienza fissata per la trattazione del merito, una volta che la causa sia stata tempestivamente riassunta davanti a lui, dopo che il primo giudice abbia dichiarato di non avere giurisdizione.

Afferma che solo il deposito di documenti effettuato dal Comune in ottemperanza all’ordine del giudice avesse consentito di chiarire i fatti, e quindi di chiarire la stessa causa petendi; e che il meccanismo processuale svoltosi nella specie fosse del tutto analogo a quello previsto dal combinato disposto dell’art. 183 c.p.c., comma 1 e art. 164 c.p.c., comma 5, non avendo la precedente udienza riguardato il merito della controversia, bensì la necessità di sanare la nullità della edictio actionis, preliminare rispetto all’esame della questione di giurisdizione. Ciò in quanto la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione a essa accordata, in astratto, dal diritto positivo.

Ciò premesso quanto alla tempestività del regolamento, il T.A.R. Calabria afferma che nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Locri, la condotta posta in essere dall’Amministrazione non fosse affatto riconducibile, neanche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, in quanto nell’occupare l’area il Comune intimato aveva inteso esercitare una facoltà derivante dal negozio concluso con la parte ricorrente e non una potestà pubblica; sicchè – inserendosi l’occupazione dell’area nella predetta fattispecie negoziale, ed essendo pertanto assente l’esercizio del potere pubblico – debba escludersi che la controversia rientri nella cognizione del Giudice Amministrativo, anche a titolo di giurisdizione esclusiva (a tal fine, ritiene improprio, nei documenti provenienti dal Comune, il riferimento ad un procedimento espropriativo ed alla corresponsione di una indennità di esproprio).

4. Il F. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., rimettendosi alle valutazioni della Corte.

5. Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., favorevoli all’accoglimento della istanza del Tar Calabria e alla declaratoria di giurisdizione del G.O. Il Procuratore generale argomenta nel senso che la domanda spiegata in giudizio dal F. abbia indubbia natura contrattuale, sia quanto al petitum mediato che a quello immediato, in quanto non si assume l’esistenza di un procedimento espropriativo, ma di una cessione gratuita e spontanea dell’area, sottoposta a condizione risolutiva, in cui è stato dedotto l’inadempimento contrattuale dell’Amministrazione pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Preliminarmente, il ricorso va dichiarato ammissibile, essendo stato sollevato tempestivamente, come anche rilevato dal pubblico ministero presso questa Corte; invero, tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi in seno a questa Corte regolatrice con riferimento alle disposizioni dettate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 e dall’art. 11 cod. proc. amm., comma 3 la previsione indicata, contenuta nel codice del processo amministrativo, va interpretata nel senso che, in tema di regolamento di giurisdizione d’ufficio, il limite oltre il quale il giudice ad quem non può sollevare il conflitto di giurisdizione è costituito dalla prima udienza, intesa non in senso meramente cronologico ma come l’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, non essendo preclusa la proposizione del regolamento preventivo finchè il g.a. si sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori (Cass., Sez. U., Cass., Sez.U., 15 maggio 2017, n. 11988; Cass. S.U. n. 9916 del 2018; Cass. S.U. n. 8981 del 2018);

– che, nella specie, alla prima udienza il T.A.R. Calabria ha soltanto chiesto al Comune di produrre una relazione documentata, finalizzata alla ricostruzione dell’effettivo contenuto delle domande e quindi alla verifica della sussistenza o meno della propria giurisdizione, senza adottare provvedimenti decisori o comunque provvedimenti logicamente dipendenti dalla risoluzione della questione di giurisdizione;

– che il conflitto è stato ritualmente sollevato dal TAR in esito alla successiva udienza del 10 gennaio 2018.

7. Quanto al merito della questione di giurisdizione:

dall’esame della documentazione in atti, consentito a questa Corte che sulla giurisdizione è anche giudice del fatto (Cass. S.U. n. 8074 del 2015), risulta che – conformemente a quanto osservato dal Procuratore generale – i rapporti tra il F. ed il Comune di Siderno si fossero stati instaurati esclusivamente su base negoziale (disponibilità del F. alla cessione dell’area a prezzo simbolico, condizionata risolutivamente all’adempimento dell’onere, da parte del Comune, di realizzare sull’area una piazza, e di intitolarla al padre del F., acquisizione della disponibilità dell’area da parte del Comune senza che mai fosse stato avviato nè perfezionato alcun procedimento espropriativo) e quindi che, non presupponendo essi l’esercizio di alcun potere autoritativo, nè nell’occupazione dell’area nè nella sua destinazione, la definizione dei rapporti, ai quali non ha fatto seguito alcun atto traslativo della proprietà, appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

Di conseguenza, va cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Locri.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di un regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la ordinanza in data 8 marzo 2016 del Tribunale di Locri dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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