Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32360 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17776/2018 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Alfredo SALZANO, ed elettivamente domiciliata

in Salerno, alla via Roma, n. 288, presso lo studio legale del

predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata

in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6256/12/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR campana accoglieva parzialmente l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rigettando però il motivo di impugnazione proposto con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), ritenendo che la stessa fosse stata regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. essendovi agli atti la “prova della spedizione e della ricezione della raccomandata di avviso del deposito del plico presso la Casa Comunale (del cui deposito è allegata ricevuta)”.

2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo cui L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 3 (ora 4) e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, dell’art. 2697 c.c. e ss., della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, nonchè degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere valida la notifica della cartella di pagamento impugnata in mancanza dell’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., e segnatamente l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto alla porta di abitazione del destinatario dello stesso, nel caso, come quello di specie, di sua irreperibilità relativa.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

2.1. Conformemente a quanto affermato da questa Corte in un caso del tutto analogo (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 265 del 09/01/2019, Rv. 652539, peraltro conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241 e n. 11713 del 27/05/2011, Rv. 618289) pare necessario premettere che, discutendosi nel presente giudizio dell’operata notifica della cartella esattoriale, essa non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (v. Cass. n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014); è stato altresì chiarito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che l’omissione di uno di essi (quale l’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario) la rende nulla; tale nullità resta, peraltro, sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016). Pertanto, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anzichè alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario non poteva determinare l’inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016), ma la nullità della stessa, dovendosi dunque indagare se ne fosse comunque sopravvenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo giacchè in tema di notificazione eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale.

2.2. Trattasi di indagine che nel caso di specie ha esito positivo essendosi realizzato il raggiungimento dello scopo della notifica, in quanto il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico contenente la detta raccomandata informativa determinandone la compiuta giacenza; opera dunque la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova nel caso in esame del tutto omessa – di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014), dovendosi ritenere raggiunto lo scopo della notifica nulla ove il contribuente sia stato messo in condizioni di conoscere il contenuto della cartella e non vi abbia provveduto per sua libera scelta.

3. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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