Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32356 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/12/2019), n.32356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 969-2018 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 maggio – 8 giugno 2017 n. 614 la Corte d’Appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale di Patti e per l’effetto respingeva la domanda proposta da O.R. nei confronti dell’INPS per accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2004 al 2008, a seguito della comunicazione di cancellazione;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che in caso di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli era a carico del lavoratore l’onere di provare la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, nella specie con la ditta S.C..

La disamina delle risultanze istruttorie non consentiva di ritenere raggiunta tale prova, che non era fornita dalla denuncia lavorativa del S. e dalle buste paga.

Era stato sentito un unico teste, che aveva dichiarato di avere avuto conoscenza del rapporto di lavoro perchè accompagnava la O. sul luogo di lavoro e tornava a prenderla e che la O. era pagata in misura di Euro 40-50 al giorno, senza precisare se ed in quante occasioni avesse assistito al pagamento.

Tali dichiarazioni erano in contrasto con quanto dichiarato dallo steso S. in sede ispettiva: questi, dopo avere riferito che gli operai venivano pagati in parte in contanti ed in parte in natura, affermava poi che i dipendenti erano pagati solo in natura.

La deduzione del verbale ispettivo circa la sproporzione tra il numero di giornate di lavoro denunziate e quelle effettivamente occorrenti, per la estensione dei fondi e la attività svolta, era fondata su fatti circostanziati, che tenevano conto della assenza di redditività aziendale: il S. non aveva prodotto alcuna fattura di vendita e dichiarato che il latte prodotto serviva ai bisogni familiari nè aveva mai presentato il modello di denuncia del reddito agrario. Egli stesso aveva dichiarato che i dipendenti non erano retribuiti con gli importi indicati in busta paga. La ditta, infine, non aveva compiuto alcun versamento di contributi.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso O.R., articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’onere della prova; violazione dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha dedotto di avere provato il rapporto di lavoro con la produzione delle buste paga e la assunzione come teste del marito, signor C.G.; per contro, l’INPS non aveva dato prova delle proprie asserzioni, fondate su un documento (il verbale ispettivo) relativo alla attività aziendale e non alla sua specifica posizione;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c.. Con il motivo si evidenzia che il verbale ispettivo era privo di sottoscrizione e non era stato confermato in giudizio: non erano stati escussi gli ispettori nè l’INPS aveva introdotto altre prove. Si aggiunge che il proprio nome non compariva nel verbale;

– con il terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 112 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c.; “mancata pronuncia sul vizio di ultrapetita della costituzione INPS rilevabile ex officio”. La parte ricorrente ha dedotto essere a carico dell’INPS l’onere della prova, in quanto oggetto di causa non era la domanda della prestazione ma la domanda di restituzione dell’indebito;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – nullità della sentenza o del procedimento. La ricorrente ha assunto che l’INPS aveva verificato al momento della iscrizione negli elenchi anagrafici la esistenza dei relativi presupposti di fatto;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile;

che il primo ed il secondo motivo – seppur qualificati in termini di violazione di norme di diritto e del processo – sono sostanzialmente sovrapponibili, in quanto entrambe le censure vertono sull’apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice del merito, dolendosi la ricorrente del giudizio di mancato raggiungimento della prova dello svolgimento di lavoro agricolo stagionale espresso nella sentenza impugnata.

Trattasi di accertamento di fatto, censurabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione ovvero con la allegazione di un fatto storico- decisivo ed oggetto di discussione tra le parti- non esaminato dal giudice dell’appello. Il ricorso non specifica alcun fatto storico non esaminato ma piuttosto si duole della valutazione degli elementi istruttori posta a base della decisione; in tal modo devolve a questa Corte un non – consentito riesame del merito.

Con il terzo motivo – erroneamente qualificato in rubrica come vizio ex art. 112 c.p.c. – e con il quarto la parte si duole della attribuzione a suo carico dell’onere della prova della esistenza del rapporto di lavoro agricolo ed assume avere valore decisivo la avvenuta iscrizione negli elenchi.

Le censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondate. Questa Corte ha affermato ripetutamente il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, secondo il quale l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/05/2019, n. 13198; Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014). Il ricorso non offre elementi utili a porre in discussione tale soluzione sicchè la inammissibilità dei due motivi deve essere dichiarata a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, la lavoratrice non è tenuta alla refusione delle spese, avendo reso dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. att.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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