Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32355 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/12/2019), n.32355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17483-2018 proposto da:

D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARISA CARAVETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2138/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 2138/2017 accogliendo l’appello dell’Inps, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riconoscimento del diritto di D.L.C. all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per l’anno 2008 riconoscendole le prestazioni di disoccupazione e di malattia per i periodi rivendicati ed all’indennità di disoccupazione per le giornate lavorative che l’Inps le aveva invece negato dopo aver disposto la sua cancellazione dai predetti elenchi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.L.C. con due motivi ai quali ha resistito l’Inps con controricorso;

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – Col primo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c. atteso che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello la lavoratrice aveva assolto l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto attraverso l’escussione di due testimoni e la documentazione prodotta in primo grado; mentre gli elementi che avevano indotto la Corte d’appello a ritenere fittizio il rapporto di lavoro si basavano esclusivamente su un verbale ispettivo a firma di accertatori i quali non avevano compiuto alcuna attività accertativa nè alcun accesso ispettivo; e non erano stati assunti nemmeno come testimoni nel corso del giudizio atteso che i testi dell’Inps seppur ammessi in primo grado non erano stati citati all’udienza di assunzione della prova.

1.1. Il motivo è inammissibile atteso che la Corte d’appello ha proceduto alla decisione della causa attraverso una specifica ed articolata valutazione delle prove, alla stregua dei tipici poteri riservati dall’ordinamento al giudice di merito.

1.2. Ha rilevato anzitutto la Corte d’appello che le contrarie conclusioni assunte in primo grado muovevano da presupposti errati in tema di ripartizione dell’onere probatorio, essendo in contrasto con i consolidati insegnamenti del giudice di legittimità in materia, costituendo infatti ius receptum che, in caso di disconoscimento del rapporto da parte dell’INPS ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, ex art. 9, gravi sul lavoratore l’onere di provare il rapporto di lavoro agricolo in relazione al quale egli chieda l’erogazione di una prestazione previdenziale (vedi Cass. n. 12001 del 16/05/2018, nonchè Cass. n. 10096 del 2016; Cass. nn. 27144, 27145 del 19/12/2014).

1.3. Ha rilevato inoltre la Corte la maggiore fondatezza delle risultanze degli accertamenti ispettivi dai quali risultava che l’amministratore unico della cooperativa non era stato in grado di fornire alcuna documentazione concernente l’attività svolta dalla cooperativa poichè aveva asserito che la stessa era stata “inavvertitamente buttata nella spazzatura” dai suoi genitori, benchè egli non avesse mai denunciato il fatto; aveva dichiarato altresì che la cooperativa non aveva alcun terreno ma operava sui fondi di aziende delle quale non ricordava il nome; ha sostenuto di non aver mai avuto rapporti con i titolari di quelle aziende, ma solo con i commercianti della zona che gli affidavano la raccolta sui terreni di quelle stesse aziende, e ciò nonostante non ha saputo indicare neppure un nome dei committenti; ha riferito che la cooperativa, per il trasporto dei raccoglitori, si avvaleva dei quattro furgoni aziendali, del tutto insufficienti se rapportati ai 342 dipendenti denunciati all’Inps nel 2007 ai 486 del 2008; i salari dichiarati all’Inps sono stati pari ad Euro 832.315,00 nel 2007 e ad Euro 589711,00 nel 2008 ed egli ha sostenuto di averli corrisposti sempre in contanti.

La Corte d’appello ha altresì rilevato che i documenti prodotti fossero inaffidabili in quanto la datrice di lavoro era sospettata dell’instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese.

Secondo la Corte i testimoni escussi dal tribunale erano animati da interesse essendo titolari di posizione del tutto assimilabile a quella della appellata; ed avevano reso dichiarazioni generiche riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporto bracciantile; esse inoltre si rivelavano contraddittorie quanto alle lavorazioni effettuate nonchè discordanti rispetto alle allegazioni documentali attoree (in relazione all’attività di raccolta dei prodotti ed ai luoghi ove era avvenuta).

1.4. A fronte di tale esaustiva motivazione, priva di intrinseche illogicità o contraddittorietà, ed affatto idonea a rendere intelligibile l’iter logico seguito dal giudice, le censure sollevate in ricorso si limitano a richiedere una mera rivalutazione delle prove ed a pretendere un controllo della complessiva valutazione effettuata dalla Corte d’appello sui fatti della causa, invocando in definitiva una verifica che non è ammessa in questo giudizio di cassazione.

1.5. Non risulta infatti denunciato ritualmente alcun vizio di motivazione ovvero, dopo la novella nel testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012), l’omessa valutazione di un fatto risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo, tale per cui se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia; tant’è che lo stesso motivo di ricorso si limita a denunciare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo secondo il vecchio schema dell’art. 360 c.p.c., n. 5, superato prima dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, legge e poi dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

1.6. Va poi ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

1.7. Costituisce infine indirizzo costante in sede di legittimità quello secondo cui nell’ambito del potere di valutazione delle risultanze probatorie al giudice di merito è affidata altresì la facoltà di scegliere, tra le varie, quelle ritenute più attendibili ed idonee a sorreggere la motivazione, senza nemmeno alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412); all’interno di tale potere di valutazione, sindacabile nei limiti prima indicati, ai sensi della nuova previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, rientra anche la facoltà di decidere la causa facendo esclusivo affidamento sul verbale ispettivo dell’INPS a preferenza di altre prove acquisite in giudizio.

2. – Con il secondo motivo viene dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 avendo la Corte d’appello affermato che le dichiarazioni rese dai testimoni fossero inutilizzabili per l’interesse che le animava ed avendo successivamente affermato con sentenza n. 1467/2017 emessa dalla stessa Corte in diversa composizione che tale doglianza era invece infondata perchè l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 c.p.c. sarebbe l’interesse giuridico personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio. Si sostiene inoltre che la Corte d’Appello abbia violato le norme sul giusto processo omettendo di integrare il contraddittorio ammettendo ulteriori testi sia di parte appellata che di parte appellante.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè la Corte d’Appello non ha dichiarato nè l’inutilizzabilità delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro del ricorrrente, nè la loro incapacità a testimoniare essendosi limitata a ritenerli inattendibili soggettivamente e prive di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese per la genericità e le contraddizioni che le connotava.

2.3. Inoltre il motivo non risulta specifico nella parte in cui non riproduce le istanze e gli atti da cui risultano le richieste di prova non considerate dal giudice; posto che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. che (Cass. 23194/2017; Cass. 4178/2007).

3. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

4. Deve darsi atto inoltre che sussistono i presupposti processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1700 di cui Euro 1500 per compensi professionali oltre al 15% di spese generale ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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