Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32354 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24311-2017 proposto da:

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO

EPIFANIO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTIGLIONE

DEL LAGO 3, presso lo studio dell’avvocato DECIO NICOLA MATTEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LUCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 17/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/9/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Macchia d’Isernia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 206/2017, pubblicata il 17 marzo 2017 (e non notificata).

L’intimato M.F. ha resistito con controricorso.

Con l’impugnata sentenza adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale civile di Isernia aveva respinto l’appello, proposto dallo stesso Comune ricorrente, nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 81 del 2014, con la quale era stata accolta l’opposizione, formulata da M.F., avverso un verbale di accertamento per la violazione di cui all’art. 142 C.d.S. 1992.

In particolare, il giudice di secondo grado rilevava, in primo luogo, l’inammissibilità della doglianza relativa alla supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., siccome generica, e dichiarava, altresì, inammissibile, la censura svolta nel merito dall’Ente appellante ai sensi dell’art. 342 c.p.c., essendosi limitata la difesa di detto Ente ad operare un generico rinvio “per relationem” alla c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure, con la conseguente formazione del giudicato interno in ordine alla circostanza del mancato rispetto delle distanze, come accertata dal giudice di pace, tra la segnaletica stradale ed il dispositivo di controllo elettronico di velocità, accertamento – questo – che risultava assorbente di ogni altra questione.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune di Macchia d’Isernia ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la supposta violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia anche in relazione all’art. 245 c.p.c., avuto riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta ed articolata, dallo stesso Ente, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

Con la seconda censura, il ricorrente Comune ha denunciato – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè un ulteriore vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, anche in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, al D.M. 15 agosto 2007, art. 2, oltre che con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001 e succ. modif. e integr..

Con il terzo mezzo l’Ente ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 disp. att. c.p.c. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, sul presupposto della ravvisata illegittimità dell’utilizzazione, ai fini della decisione, di una c.t.u. espletata in altro giudizio e valorizzata come prova atipica e del correlato erroneo convincimento raggiunto dal Tribunale di Isernia.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e tre le avanzate censure, deve essere ritenuto totalmente inammissibile, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

Il primo motivo è, innanzitutto, inammissibile con riguardo al supposto vizio di omessa o insufficiente motivazione perchè – al di là della circostanza che non può, in modo contraddittorio, prospettarsi simultaneamente la carenza assoluta od inadeguata della motivazione di una sentenza – esso non è più deducibile in sede di legittimità ai sensi del novellato (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, conv., con, modif., nella L. n. 134 del 2012) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie), siccome risulta ammissibile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017).

La prima doglianza è altrettanto inammissibile con riferimento all’affermata violazione di legge perchè risulta priva – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – del necessario requisito di specificità a causa dell’omessa trascrizione dei capitoli di prova testimoniale della cui immotivata mancata ammissione l’Ente ricorrente si è lamentato (v., ex multis, Cass. n. 17915/2010, ord., e Cass. n. 19985/2017, od.).

Anche il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili nel loro complesso.

Con riguardo al dedotto vizio di motivazione di cui al secondo motivo l’inammissibilità deriva dalla stessa ragione rilevata con riguardo al medesimo vizio prospettato con il primo motivo.

In ordine alla violazione di legge prospettata con la stessa seconda doglianza, essa risulta parimenti inammissibile perchè il medesimo Ente ricorrente – oltre a non aver specificamente riprodotto i motivi posti a fondamento dell’appello (onde poter valutare l’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c.) – non ha propriamente censurato la ratio decidendi della pronuncia del giudice di secondo grado circa la dichiarata inammissibilità del motivo formulato in appello in ordine alla contestazione della c.t.u. svolta in primo grado nè, in particolare, il conseguente rilievo d’ufficio del giudicato interno formatosi sulla questione relativa al mancato rispetto delle distanze (ravvisato dal Giudice di pace nel giudizio di prima istanza) tra la segnaletica stradale ed il dispositivo di controllo della velocità, proponendo invece – ma altrettanto inammissibilmente con il terzo motivo – una diversa ricostruzione fattuale di quest’ultimo aspetto, prescindendo dal rilevato e dichiarato giudicato (per effetto della ritenuta violazione dell’art. 342 c.p.c.), perciò rimasto non attinto dall’Ente ricorrente.

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile (cfr., in modo specifico, Cass. n. 16392/2018, ord.), con la conseguente condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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