Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32353 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/12/2019), n.32353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26236-2017 proposto da:

M.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 766/2017, la Corte d’appello di Firenze, rigettava l’appello di M.L.M. avverso la pronuncia di primo grado che ha dichiarato sussistente il suo obbligo di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazione per conto di Compagnia di Assicurazioni;

che avverso tale pronuncia M.L.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui al contratto collettivo, artt. 5 e 6, esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative.

con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle disp. gen. approvate preliminarmente al codice civile giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo;

con il terzo motivo viene dedotta violazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. in considerazione del fatto che i contenuti della lettera di autorizzazione, allegata al citato contratto collettivo del 1939, per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore di IV gruppo”; e che l’Inps non ha dato prova della sussistenza di detti elementi.

che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che il ricorso, pertanto, va accolto con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale nella decisione della causa si atterrà al principio di diritto sopra riportato, e provvederà in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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