Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32352 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24044-2017 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSTANTINO BIELLO;

– ricorrente –

contro

S.R.C., S.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dagli avvocati CHRISTIANA ANNA ADRIANO, GIOVANNI ADRIANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/9/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. P.B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari n. 284/2017, pubblicata il 14 luglio 2017 (e non notificata), con la quale, in accoglimento dell’appello formulato da S.R.C. e S.M. nei confronti della sentenza n. 821/2013 del Tribunale di Sassari, veniva respinta la domanda di usucapione avanzata dal P., con la sua conseguente condanna al rilascio del terreno sito in Sassari, distinto al NCT al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), nonchè al risarcimento, a favore delle appellanti, dei danni per ritardo rilascio dell’immobile, che si liquidavano nella misura di Euro 1000,00, oltre accessori di legge.

Con l’impugnata sentenza la Corte sassarese riteneva che, nella fattispecie, difettassero i presupposti per ravvisare la fondatezza della domanda di usucapione proposta dal P., posto che il rapporto intercorso tra le parti era riconducibile ad un contratto di comodato precario e l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova dell’interversione del possesso, rilevandosi, altresì, che dalla morte del comodante (avvenuta il 9 febbraio 1994) alla data di costituzione in giudizio in primo grado delle appellate (13 ottobre 2011) con la formulazione di domanda riconvenzionale di rilascio del terreno oggetto di comodato, non era comunque trascorso il termine ventennale previsto dall’art. 1158 c.c., quand’anche il P. avesse provato il suo possesso.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1809 c.c. e ss. nonchè dell’art. 1362 c.c., avuto riguardo alla (erroneamente) ritenuta qualificazione – da parte della Corte territoriale – del rapporto contrattuale dedotto in giudizio come ricollegabile ad un contratto di comodato.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti riferito alla circostanza inerente la mancata prova sull’intervento della c.d. interversio possessionis, malgrado l’emergenza del fatto che esso ricorrente fosse sempre rimasto nella disponibilità materiale del controverso terreno anche dopo la morte del dante causa delle appellanti, il quale, invano, fino a qualche mese prima del suo decesso, aveva ripetutamente richiesto il rilascio del fondo.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi potessero essere dichiarati inammissibili o, comunque, manifestamente infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Entrambe le intimate hanno resistito con controricorso invocando il rigetto del ricorso.

Rileva il collegio che entrambi i motivi vanno ritenuti infondati, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Con la prima censura, in effetti, il ricorrente tende a ottenere una rivalutazione sull’accertamento della natura del contratto intercorso tra lui e il dante causa delle intimate S. ed in ordine al risultato ermeneutico raggiunto dalla Corte territoriale, circostanze che, tuttavia, risultano adeguatamente motivate dalla suddetta Corte e sono, pertanto, incensurabili nella presente sede di legittimità.

Infatti, il giudice di appello, sulla scorta dei concreti elementi probatori acquisiti, ha escluso (v. pag. 4 della sentenza impugnata) che, ancorchè poteva ritenersi che il ricorrente fosse stato immesso nella disponibilità materiale del terreno in contesa dal 1985 – senza pagare alcun corrispettivo – dal dante causa delle controricorrenti, non era emerso in alcun modo che fosse stato concluso un contratto ad effetti reali nè un contratto di godimento che prevedesse il versamento di un canone o di altra modalità di corrispettivo, ragion per cui si sarebbe dovuto ritenere che si versava in un caso di comodato precario (gratuito), in assenza della fissazione di un termine per la restituzione del bene. Da ciò la Corte territoriale ne ha correttamente desunto che, malgrado l’emergenza di riscontri istruttori dai quali era scaturita la prova della relazione materiale del P. con il fondo, era, tuttavia, rimasto accertato che le appellate avevano un idoneo titolo sul bene per effetto del quale, almeno inizialmente e per un certo intervallo temporale, era scaturito che lo stesso ricorrente aveva goduto del terreno in modo incompatibile con l’esistenza sul medesimo di un diritto reale altrui, ragion per cui, almeno in un primo momento, era risultato difettare un possesso utile ai fini dell’usucapione, non evincendosi una prova univoca ed idonea dell’intento – in capo al P. – di possedere il terreno per conto ed in nome proprio.

In generale, poi, va riconfermato il principio per cui, in tema di interpretazione del contratto, la fase del procedimento di qualificazione giuridica consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente accertato e logicamente sorretto sul piano motivazionale.

Il secondo motivo – relativo ad un supposto vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – è privo di fondamento in quanto con esso, per un verso si invoca, in modo surrettizio, una ricostruzione fattuale della controversa vicenda sostanziale (inammissibile nel giudizio di cassazione) e, per altro verso, si prospetta l’omessa valutazione di un fatto assunto come decisivo, in realtà insussistente perchè la Corte sassarese ha, invero, preso specifica posizione sulla dedotta circostanza dell’asserita avvenuta interversio possessionis (come vantata dal P.), escludendone puntualmente la configurazione e, soprattutto, evidenziando come lo stesso odierno ricorrente non avesse assolto idoneamente all’onere probatorio sullo stesso al riguardo incombente, rimanendo irrilevante, a tal proposito, una mera determinazione interna di volontà del detentore a realizzare la trasformazione della sua condizione in quella di possessore.

Sul punto il giudice di secondo grado ha correttamente richiamato i conferenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, sulla scorta dei quale si è ritenuto:

– per un verso, che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, con la conseguenza che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente (cfr. Cass. n. 5551/2005 e Cass. n. 21690/2014);

– per altro verso, che il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, in favore del comodatario (oltre che dei familiari con lo stesso conviventi), con l’effetto che il comodatario che si oppone alla richiesta di rilascio del bene oggetto di comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull’immobile, ma deve dimostrare l’avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di concrete attività materiali in opposizione al proprietario concedente (cfr. Cass. n. 11374/2010 e, da ultimo, Cass. n. 12080/2018);

– infine, che l’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell”animus rem sibi habendi” (v., tra le tante, Cass. n. 2392/2009 e Cass. n. 26327/2016).

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con la derivante condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti in via solidale, delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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