Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32352 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/12/2019), n.32352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20580-2017 proposto da:

P.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LETTO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 84/2017, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l’ing. P.C.M. fosse obbligata al pagamento dei contributi nella Gestione Separata Inps cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, oltre sanzioni calcolate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale ella era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia P.C.M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), in connessione con la L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21, degli artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che svolgano attività di lavoro subordinato in forza della quale godano di tutela previdenziale presso l’Inps, allorchè gli stessi, contemporaneamente svolgano attività di lavoro autonomo professionale per la quale non esiste l’obbligo di pagamento per contribuzione IVS all’INARCASSA;

che il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va rigettato;

che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia all’epoca del ricorso;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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