Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32351 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/12/2019), n.32351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19264-2017 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MITE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 268/2016, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’obbligo dell’ing. G.N. al pagamento dei contributi nella Gestione Separata Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia G.N. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – che con il primo motivo il ricorso denuncia l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall’Inps. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale provveduto in ordine all’eccezione di prescrizione relativamente agli importi pretesi dall’Inps per i contributi non versati alla gestione separata per gli anni 2005-2006;

il motivo è fondato atteso che, come risulta specificamente dal contenuto del ricorso, il ricorrente aveva sollevato l’eccezione di prescrizione in relazione ai contributi non versati nella gestione separata per gli anni 2005 e 2006 (la cui richiesta sarebbe stata avanzata dall’Inps rispettivamente nel mese di febbraio 2013 e di luglio 2012); sul punto la Corte d’appello di Campobasso nulla ha disposto incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia.

2. – Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011) per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo non soggette al versamento contributivo ad una delle casse professionali rientranti tra gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996;

il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

Pertanto va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, la quale provvederà anche sulle spese legali del giudizio di legittimità;

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla torte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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