Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3235 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3235 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 23234-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

3t6

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
CITRO GIUSEPPE;
– intimato –

Sezione Distaccata di MERCATO SAN SEVERINO, depositata il
04/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2012 n. 23234 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 328/2011 del TRIBUNALE di SALERNO –

R.g.n. 23234-12 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. 11 Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Mercato San Severino, con
sentenza n. 328 del 4 ottobre 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione
s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mercato San Severino, che aveva accolto
la domanda di Giuseppe Citro, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. 11 Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero <>, sia
la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto di., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.

Poiché la riportata lettera b), nel disporre l’obbligo di intervenire e concludere del
Pubblico Ministero presso questa Corte si riferisce alle udienze pubbliche delle sezioni
semplici facendo espressa eccezione per quelle che si svolgono presso la Sesta Sezione,
che è quella indicata nell’art. 376, primo comma, primo periodo, come “apposita sezione”,
è palese che il legislatore ha voluto in tal modo riconoscere la legittimazione della Sesta
Sezione a tenere udienze pubbliche escludendo, però, che ad esse sia obbligatoria la
partecipazione del Pubblico Ministero, che, dunque, potrà eventualmente intervenire in tali
udienze ai sensi del terzo comma dell’art. 70 c.p.c. E ciò non diversamente da come lo
potrà fare nelle adunanze della Corte ai sensi dell’art. 380-bis e 380-ter c.p.c.
§1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200
del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare
il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed

erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’alt 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12,
lettera h) della legge 481/95 in relazione all’art. 1196 c.c. — Insufficiente e contraddittoria
motivazione”, sotto il profilo che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la
deliberazione poteva derogare all’art. 1196 c.c. e che immotivatamente avrebbe
considerato che il costo di spedizione della bolletta facesse pare ella tariffa per la
prestazione.

4
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 23234-12 (ud. 16.1.2014)

Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato

possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Il sesto motivo censura la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <>.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è

concluso che deve <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Il sesto motivo, essendo basato sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, resta assorbito.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
6
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 23234-12 (ud. 16.1.2014)

accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mercato San
Severino, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono

questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e,
pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di
Pace di Mercato San Severino e rigetta la domanda di Giuseppe Citro. Compensa le spese
dei gradi di merito. Condanna Giuseppe Citro alla rifusione alla ricorrente delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 nnaio

Il Pr

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essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la

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