Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3235 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18401/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI Gustavo

(Studio VISENTINI MARCHETTI e ASSOCIATI), che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 7.3.06, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.A. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia affermando che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile all’Irap per mancanza di autonoma organizzazione.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., risulta manifestamente infondato, posto che nella sentenza impugnata viene riportato l’iter processuale, le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, i motivi di appello, e, sia pur sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione, affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, si deve valutare caso per caso, da un punto di vista quantitativo e non qualitativo, la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione intesa come struttura qualificata a produrre reddito, e che nella specie tale struttura qualificata non era riscontrabile.

Esiste dunque una motivazione, ancorchè stringata, e non risulta perciò configurabile la violazione dell’art. 132 c.p.c., mentre la ricorrente avrebbe potuto censurare l’eventuale incompletezza, insufficienza o carenza di tale motivazione con riguardo a punti specifici ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero censurare la decisione per omessa pronuncia su uno o più motivi di appello.

Anche il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che il contribuente, agente di commercio, era da considerarsi imprenditore e non lavoratore autonomo e la sua attività doveva pertanto ritenersi intrinsecamente connotata dalla autonoma organizzazione è manifestamente infondato.

Giova infatti rilevare che le SSUU di questa Corte, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SSUU n. 12108 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Poichè il richiamato arresto delle sezioni unite è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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