Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3235 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 10/02/2021), n.3235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14063-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO N. 42, presso lo studio

dell’avvocato FORENSE SRL GNOSIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI FIORE MICHELE;

– ricorrente –

e contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1250/2017 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Vicenza, con sentenza n. 737/9/15, respinse il ricorso proposto da M.N. avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da Equitalia Nomos s.p.a., concernente diciannove cartelle di pagamento, di cui quattordici aventi natura tributaria. La C.T.R. del Veneto, però, adita in appello dal contribuente relativamente a tredici tra quelle di natura tributaria, con sentenza del 13.12.2017 riformò la prima decisione, osservando che la mancata opposizione avverso le cartelle non determina la trasformazione del termine di prescrizione relativo al credito sotteso in decennale, dovendo invece mantenersi fermo il termine di prescrizione concernente il singolo tributo; annullò quindi le cartelle “specificamente prescritte” e compensò le spese. Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito anche AdER, subentrata in corso di giudizio ad Equitalia Nomos s.p.a.) ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. Il contribuente non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si rileva, in particolare, che la C.T.R. non ha tenuto conto dell’esistenza di dodici intimazioni di pagamento (riferite ad altrettante cartelle già notificate), tutte idonee ad interrompere i termini della prescrizione e notificate il 15.4.2010, regolarmente depositate e mai impugnate dal Moscatelli; inoltre, il giudice d’appello ha omesso di considerare l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’atto di pignoramento di crediti verso terzi D.P.R. n. 602 del 197, 3ex art. 72-bis, notificato al contribuente in data 20.10.2010 e anch’esso non opposto.

1.2 – Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione dell’art. 2946 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto soggetti a termine prescrizionale breve i crediti per IRPEF, IRAP, IVA, diritti camerali, canone TV e recupero somme ex lege n. 289 del 2002, tutte soggette al termine ordinario decennale.

1.3 – Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per recare essa una motivazione meramente apparente.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, ancora per aver ritenuto applicabile nella specie il termine di prescrizione breve, anzichè quello decennale, anche per effetto della mancata impugnazione delle cartelle in discorso.

2.1 – Il ricorso è inammissibile per difetto di ius postulandi in capo al procuratore della ricorrente.

Com’è noto, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto l’estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1 luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate. Detto ente, secondo l’impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973.

Per quanto qui in particolare interessa, l’art. 1, comma 8, cit. stabilisce che “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 T.U. leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”.

Al riguardo, pronunciando (benchè ex art. 363 c.p.c.) sul contrasto giurisprudenziale frattanto insorto tra le Sezioni semplici di questa Corte, Cass., Sez. Un. 30008/2019 ha affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, R.D. cit. – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

2.2 – Ebbene, nel caso che occupa il ricorso di AdER è stato notificato il 17.5.2018, a ministero dell’Avv. D.F.M., del Foro di Napoli, ma in materia (quella del ricorso per cassazione) che – com’è noto e come anche risulta dalla motivazione della citata Cass., Sez. Un., n. 30008/2019 – il Protocollo d’intesa del 22.6.2017, intervenuto tra la stessa AdER e l’Avvocatura

dello Stato ai sensi del citato art. 1, comma 8, riserva a quest’ultima; del resto, la ricorrente non ha allegato, neanche successivamente al deposito del ricorso, alcuna delibera dell’ente adottata ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, nè tantomeno alcuna documentazione attestante (indisponibilita ad assumere il patrocinio da parte del difensore erariale, nè tampoco essa ha affermato la sussistenza di un possibile conflitto d’interessi che giustificasse il ricorso ad avvocato del libero foro.

Soccorre quindi, a questo proposito, quel passaggio della motivazione del più volte citato arresto, laddove si afferma che “Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 c.p.c. – l’avvenuta rituale adozione di tale delibera”.

Pertanto, stando alle condivisibili precisazioni delle Sezioni Unite, nel caso di specie – riservando la Convenzione, per il giudizio di legittimità, il patrocinio di AdER all’Avvocatura dello Stato – la ricorrente avrebbe sì potuto affidare il proprio patrocinio ad un libero professionista abilitato, ma sul presupposto di aver adottato una apposita delibera ex art. 43, comma 4, cit., o quantomeno allegando e dimostrando che l’Avvocatura dello Stato (ovviamente, in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il disposto dell’art. 182 c.p.c.) aveva manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio, o ancora che sussistesse un possibile conflitto d’interessi (in tali ultime due ipotesi, peraltro, AdER sarebbe stata esentata dall’adottare una delibera ex art. 43, comma 4, cit. – v. Cass., Sez. Un., n. 30008/2019, par. 26, lett. a).

Nulla di tutto ciò è possibile desumere dall’esame del fascicolo nè degli atti regolamentari, sicchè va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’ius postulandi in capo all’Avv. D.F.M..

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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