Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3235 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3235 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 20380-2017 proposto da:
QEVANI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA
CECCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO
FEROCI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO) 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D’APPELLO di

ANCONA, depositata il 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Data pubblicazione: 09/02/2018

Rilevato che:
la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del sig. Renato
Qevani, cittadino albanese, il quale aveva impugnato l’ordinanza del
Tribunale di rigetto del suo ricorso avverso il diniego di qualsiasi forma
di protezione internazionale da parte della competente commissione

l’appellante aveva riferito di minacce rivoltegli dalle sue sorelle per
questioni di eredità e di essere pertanto fuggito dall’Albania senza
denunciare i fatti alla polizia;
la Corte d’appello ha escluso l’attendibilità del racconto ed ha aggiunto
che comunque i fatti narrati evidenziavano che la decisione
dell’appellante di lasciare l’Albania era legata a motivazioni del tutto
personali e di giustizia comune, che non integravano i presupposti del
diritto alla protezione sussidiaria o alla protezione umanitaria,
quest’ultima non consentita neppure come semplice effetto della
dedotta integrazione del richiedente nel nostro paese;
il sig. Qevani ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,
illustrati anche con memoria;
l’amministrazione intimata non si è difesa;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di
diritto, vengono censurate le statuizioni di non credibilità del racconto
del ricorrente e di non corrispondenza dello stesso ai presupposti di
legge della protezione sussidiaria;
il motivo è inammissibile nella parte in cui si contesta in termini del
tutto generici la valutazione di inattendibilità del racconto, riservata al
Ric. 2017 n. 20380 sez. MI – ud. 12-12-2017
-2-

territoriale;

giudice di merito; manifestamente infondato nella parte in cui si invoca
un insussistente obbligo del giudice di appello di procedere
all’audizione del richiedente protezione; di nuovo inammissibile nella
parte in cui si adombra confusamente l’attinenza della vicenda narrata
dal ricorrente con i presupposti della protezione sussidiaria;

denunciando violazione di norme di diritto, si censura la negazione del
diritto alla protezione umanitaria, che certamente non può essere
riconosciuta in presenza di una vicenda, come quella riferita dal
ricorrente, in cui non viene evidenziata alcuna violazione di diritti
umani; né rileva ai fini della protezione umanitaria la dedotta
integrazione del ricorrente nel nostro paese;
il ricorso va in conclusione respinto;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre
provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre
2017

Il Funzionario Giudizigric

PaakrTALARiC’

DEPOSITATO itatbghLtgtiA
Roma,

del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale,

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