Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3235 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24004-2012 proposto da:

B.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S

NICOLA DE CESARINI N 3, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

COMOGLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLARA GIUSEPPINA

BADARELLO, GIORGIO TODESCHINI;

– ricorrente –

contro

M.S., M.G., ME.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE VATICANO 48, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentati e difesi dagli

avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1292/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato BADARELLO Clara Giuseppina, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento delle memorie e degli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17/7/2012 la corte d’appello di Torino – accogliendo, in riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte da Gi., G. e M.S. (queste ultime figlie di Me.Gi. e della sua defunta moglie D.R.) – ha dichiarato la nullità del contratto documentato dalla scrittura privata non autenticata del (OMISSIS) con cui Me.Gi. e D.R. avevano venduto al signor B.L. un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato in comune di (OMISSIS), catastalmente identificato nella particella (OMISSIS) del Catasto Terreni di tale comune, e conseguentemente, disattesa la domanda riconvenzionale di usucapione di tale immobile avanzata dal signor B., ha condannato quest’ultimo al rilascio del medesimo.

La corte d’appello, per quanto qui ancora interessa, ha giudicato nullo il contratto di cui alla scrittura (OMISSIS) per indeterminatezza dell’oggetto e assenza di causa e ha disatteso l’eccezione di usucapione, giudicando insussistenti i presupposti dell’usucapione abbreviata per mancata trascrizione della menzionata scrittura.

Avverso tale sentenza il signor B.L. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, censurando:

con il primo motivo, l’interpretazione del contratto del (OMISSIS) posta dalla corte territoriale a fondamento della propria valutazione di indeterminatezza dell’oggetto ed inesistenza della causa del medesimo;

– con il secondo motivo, il vizio di ultra petizione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità del contratto de quo per un motivo (indeterminatezza dell’oggetto ed inesistenza della causa) diverso da quello (mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno L. n. 47 del 1985, ex art. 18) dedotto in giudizio dalla controparte;

con il terzo motivo, l’inesistenza e comunque l’illogicità della motivazione della statuizione di rigetto della domanda di usucapione, formulata dall’odierna ricorrente con riferimento al disposto dell’art. 1158 c.c. ed erroneamente riferita dalla corte d’appello all’usucapione breve di cui all’art. 1159 c.c.

I convenuti hanno resistito al ricorso depositando controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 6.12.16, per la quale solo i contro ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo di ricorso va esaminato dopo il secondo, perchè la questione della correttezza dell’interpretazione contrattuale che ha condotto la corte d’appello a ritenere il contratto del (OMISSIS) nullo per indeterminatezza dell’oggetto e inesistenza della causa presuppone, sul piano logico, la soluzione della questione, posta dal ricorrente con il secondo mezzo di gravame, della legittimità del rilievo di ufficio dei suddetti profili di nullità del contratto. Tale questione va peraltro risolto affermativamente e, conseguentemente, il secondo mezzo di ricorso va rigettato, alla luce del principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26242/14 (p. 6.15.4)) per il quale è legittimo il rilievo officioso del giudice di una causa di nullità diversa rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte.

Passando quindi all’esame del primo mezzo di ricorso, lo stesso va giudicato fondato.

L’interpretazione del contratto del (OMISSIS) operata nella sentenza gravata risulta infatti censurabile laddove afferma che, alla stregua delle clausole di tale contratto, i lavori che il B. si impegnava ad effettuare in favore dei signori M. e D., in corrispettivo del trasferimento di una porzione pari alla metà del fabbricato di proprietà di costoro (identificata contrattualmente come lotto B), sarebbero stati da eseguire non sulla porzione immobiliare rimasta nella residua proprietà dei venditori (contrattualmente identificata come lotto A), bensì sul lotto da lui stesso acquistato. Tale assunto contrasta con la logica e con il tenore letterale della scheda negoziale (trascritta nella stessa motivazione della sentenza gravata) e costituisce l’approdo di un’operazione interpretativa svolta in violazione delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (che impone la ricerca della comune intenzione delle parti), art. 1366 c.c. (che impone di interpretare il contratto secondo buona fede), art. 1367 c.c. (che impone di interpretare il contratto nel senso in cui questo possa avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non avrebbe alcuno) e art. 1369 c.c. (che impone di interpretare le espressioni che possono avere più sensi, nel dubbio, in quello più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto). Poichè proprio su tale assunto si fonda l’intera lettura del contratto (OMISSIS) proposta dalla corte subalpina – la quale, non avendo compreso il senso del regolamento di interessi convenuto tra le parti, ha erroneamente ritenuto che il medesimo si sottraesse “a qualsiasi razionale determinazione ricostruttiva in termini economici razionali” (pag. 22 della sentenza) – tutta tale lettura risulta erronea e pertanto risultano erronee le conseguenze che la stessa la corte distrettuale pretende di trarre in punto di indeterminatezza dell’oggetto e inesistenza della causa del contratto stesso. Il primo mezzo di gravame va quindi accolto.

Infine va accolto anche il terzo mezzo di gravame, perchè la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di usucapione sollevato dal B. motivando sulla insussistenza dei presupposti dell’usucapione abbreviata, laddove il B. aveva eccepito l’usucapione ordinaria e non l’usucapione abbreviata. Nella stessa sentenza gravata, infatti, si trascrive (a pag. 6) uno stralcio della comparsa di costituzione e risposta depositata dal B. nel giudizio di primo grado, da cui si rileva che quest’ultimo aveva dedotto, in via di subordine, di aver acquistato la proprietà “per effetto del possesso ultraventennale (art. 1158 c.c.)”; la stessa corte d’appello del resto, a pagina 23 della sentenza, riconduce la domanda di usucapione del B. all’art. 1158 c.c. e non all’art. 1159 c.c.

Anche il terzo mezzo di ricorso va quindi accolto.

In definitiva vanno accolti il primo ed il terzo mezzo di ricorso, rigettato il secondo, e la sentenza gravata va conseguentemente cassata con rinvio alla corte d’appello di Torino.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Torino, altra sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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