Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32349 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20627-2017 proposto da:

S.I.M.A.N. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo

studio dell’avvocato PUCCI FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIANELLI CLAUDIO, ZAMBELLA PIERPAOLO;

– ricorrente –

contro

OFFICINE L. & C. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARRUCO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/9/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Siman s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 71/2017, pubblicata il 30 gennaio 2017 (e notificata il 31 maggio 2017). L’intimata Officine L. & C. s.r.l. si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con l’impugnata sentenza la Corte umbra – previa dichiarazione di contumacia dell’appellata Siman s.r.l. (odierna ricorrente), sul presupposto della ritualità della notificazione dell’atto di appello accoglieva il gravame formulato dalla Officine L. & C. s.r.l. e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1157 del 2009 emesso dal Tribunale di Terni nei confronti della predetta Siman s.r.l..

Con il proposto motivo di ricorso, la soccombente Siman s.r.l. ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 330,160,170,138,139 e 149 c.p.c. per asserita nullità od inesistenza della notificazione dell’atto di appello, con la conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza. A sostegno del formulato gravame la società appellante ha dedotto la nullità della suddetta notificazione sul presupposto che l’atto di citazione in appello era stato notificato presso un indirizzo diverso da quello in cui il difensore domiciliatario, in data 10 gennaio 2011, aveva trasferito il proprio studio come risultava dall’attestazione del competente Ordine degli avvocati, con la conseguenza che essa società non aveva avuto notizia della proposizione dell’appello e che la notifica – eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. al precedente originario indirizzo indicato come domicilio eletto – si sarebbe dovuta considerare nulla.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il formulato motivo di ricorso potesse essere ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), o, comunque, manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che la censura dedotta con il ricorso debba essere respinta, anche se per una ragione non del tutto coincidente con quanto prospettato nella richiamata proposta.

Infatti, sul piano degli accertamenti fattuali eseguibili anche in questa sede (peraltro incontestati tra le parti) in dipendenza della natura processuale dei vizi dedotti con il ricorso, è emerso – conformemente a quanto evidenziato dalla controricorrente – che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo celebratosi dinanzi al Tribunale di Terni la Officine L. s.r.l., rappresentato da un difensore del foro di Orvieto, aveva eletto domicilio in Terni al Corso Tacito n. 101 senza che il difensore, allora costituito per l’odierna ricorrente, avesse informato ritualmente della sopravvenuta variazione di domicilio la controparte, essendosi limitato a comunicarla al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni.

Alla stregua di tanto deve trovare applicazione, in punto di diritto, il principio (ricavabile dalle sentenze delle S.U. nn. 17352/2009 e 14594/2016) secondo cui la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione (come nel caso di specie), abbia eletto domicilio ai sensi della R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito (circostanza, pure questa, rimasta accertata nella fattispecie), va effettuata nel luogo indicato nel domicilio eletto ai sensi degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante debba ritenersi imposto di assolvere l’onere di riscontrare previamente la correttezza (e l’attualità) di quell’indirizzo presso il locale Ordine professionale, essendo onere della parte che abbia eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti successivamente avvenuti per effetto dei trasferimenti del domicilio originariamente eletto (onere, nella vicenda in esame, non adempiuto).

In ogni caso, sempre sulla scorta dei riscontri documentali evincibili dagli atti prodotti dalle parti, si è potuto comunque desumere che la notificazione dell’atto di appello risulta ritualmente effettuata nel domicilio già eletto in Corso Tacito n. 101 di Terni ai sensi degli artt. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, con il completamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza, avendo l’agente postale attestato che il plico (contente l’atto di appello) non era stato recapitato presso il predetto indirizzo “per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate”, con conseguente immissione dell’avviso nella cassetta corrispondente dello stabile indirizzo e la successiva spedizione della comunicazione dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio statale, in tal senso realizzando tutti gli adempimenti previsti dalle suddette norme. E ciò evidentemente sul presupposto accertato – con la correlata fidefacienza dell’attività compiuta dall’agente postale notificatore – che presso l’anzidetto indirizzo in cui era stato eletto prima il richiamato domicilio nell’interesse della Siman s.r.l., i difensori domiciliatari avevano comunque conservato un recapito ad essi riconducibile (non risultando constatato il loro trasferimento), donde la ritualità della notificazione eseguita e, quindi, la legittimità della dichiarazione di contumacia dell’odierna ricorrente nel giudizio di appello.

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Sussistono idonee e gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese della presente fase di legittimità in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’obiettiva controvertibilità – e, comunque, della non piena univocità delle soluzioni prospettate in giurisprudenza – delle questioni giuridiche ad essa correlate.

Ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese della presente fase di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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