Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32349 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24135/2018 R.G. proposto da:

Y.M. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Noemi Nappi del Foro di Avellino (indirizzo PEC

noemi.nappi-avvocatiavellinopec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm-mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

Avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 1388/2018 depositato il

18/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/10/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce, chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero la trasmissione degli atti al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– riferiva Y.M. di essere cittadino del Senegal, originario del (OMISSIS), e di essersi allontanato dal paese di origine in quanto il padre aveva contrasti con i vicini per questioni di proprietà; egli era poi deceduto e secondo il richiedente la sua morte era da porsi in relazione con questi contrasti; temendo quindi per la sua incolumità, questi si era allontanato dal paese;

– avverso detto decreto propone ricorso Y.M. con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere il giudice dell’appello applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale;

– il motivo è infondato;

– come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha con accertamento in fatto in questa sede non più censurabile ritenuto inattendibile la narrazione del ricorrente (pag. 3 primo capoverso); tal elemento ha rilevanza fondamentale, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11);

– nel caso di specie, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha in concreto – in realtà – debitamente utilizzato i propri poteri istruttori, per verificare officiosamente la situazione del paese di provenienza dello straniero (vedi pp. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata), mentre, in riferimento alla situazione personale del richiedente, il Tribunale ha escluso che dalla narrazione dello straniero, risultassero elementi che potessero far configurare quei fatti come costitutivi del diritto azionato per ottenere la protezione richiesta;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria, per avere il giudice di Lecce erroneamente ritenuto insussistente la situazione di minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente, senza aver compiuto un’accurata indagine sul paese di origine del richiedente;

– il motivo è fondato;

– invero, come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha da un lato preso atto (pag. 2) della provenienza dalla regione del (OMISSIS) del richiedente, per poi esaminare, quale paese di origine del medesimo (evidentemente cadendo in errore) la situazione del Senegal in generale (pag. 3 e seguenti);

– sul punto quindi la sentenza va cassata con rinvio;

il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non avendo il Tribunale valutato comparativamente la situazione d’integrazione raggiunta in Italia dal richiedente;

il motivo è inammissibile e comunque infondato;

– infatti, il Tribunale di Lecce, diversamente da quanto dedotto, ha invero tenuto conto della situazione personale in Italia del richiedente, senza trascurarla; e sul punto, con accertamento di fatto non più censurabile in sede di Legittimità, ha ritenuto insufficiente la frequenza di un corso a determinare un grado di integrazione rilevante ai fini della concessione della protezione c.d. umanitaria;

– conclusivamente quindi va accolto il secondo motivo di ricorso; la sentenza va cassata sul punto con rinvio per nuovo esame. al Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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